COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 14 del 17/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE C.R.TOSCANA 002/03-cc.DEFERIMENTO, DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE DELLA TOSCANA A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA A.C. PONTE CALCIO DI VITA MAICO, E PER LA CONSEGUENTE RESPONSABILITA’ DIRETTA, DELLA A.C. PONTE CALCIO.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 14 del 17/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE C.R.TOSCANA 002/03-cc.DEFERIMENTO, DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE DELLA TOSCANA A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA A.C. PONTE CALCIO DI VITA MAICO, E PER LA CONSEGUENTE RESPONSABILITA' DIRETTA, DELLA A.C. PONTE CALCIO. Con atto in data 18 luglio c.a. il Presidente del Comitato Regionale, ricevuto da parte del C.P. di Pistoia il referto arbitrale relativo alla gara del 10.6.2002, disputata tra la Società "I ribelli" e "Uzzano all stars" nell'ambito di un torneo provinciale di calcio a cinque, provvedeva a deferire il tesserato e la Società indicata in oggetto. Dal referto arbitrale infatti risultava che alla fine della gara citata, mentre si accingeva ad uscire dal recinto di gioco, l'arbitro veniva colpito al volto dal cancello, spinto volontariamente da persona a lui ignota, subendo come da diagnosi riportata sul referto ospedaliero un trauma cranico e del rachide cervicale, con prognosi di quattro giorni, terapia di riposo assoluto e con applicazione del collare ortopedico. Dal secondo arbitro dell'incontro veniva indicato quale autore del gesto il Presidente dell'A.C. Ponte Calcio, Di Vita Maico, come da dichiarazione resa dal figlio di questi, il calciatore Luca Di Vita e con indiretta conferma da parte dello stesso Presidente che, con atteggiamento provocatorio nei confronti del secondo arbitro, estraeva addirittura un documento di riconoscimento personale per farsi identificare. In conseguenza di ciò questa Commissione ha notificato, nei modi previsti, avviso di convocazione per la seduta odierna sia al tesserato deferito che alla Società di appartenenza. Per quanto convocati nei modi di rito non è presente alcuno dei deferiti. In ordine ai fatti sopradescritti si precisa che con memoria pervenuta in data 31 luglio 2002 il Di Vita, dopo aver indicato l'atmosfera nella quale si è svolta la gara, precisa che, mentre egli cercava di arginare una massa di tifosi che contestavano l'operato del D.G., veniva sospinto con forza contro il cancello che, richiudendosi velocemente mentre passava l'arbitro lo ha colpito con violenza al volto. A conclusione delle descrizione fatta il Di Vita rileva come il colpo subito dall'arbitro non fu né premeditato né intenzionale, non sottacendo comunque di ritenere che i fatti non sono stati della gravità indicata dal secondo arbitro, nella immediatezza dell'accaduto, con il proprio rapporto. A chiusura della memoria difensiva il Di Vita afferma di essere stato presente alla disputa della gara a titolo personale per cui non comprende perché sia stata coinvolta la Società dal momento che essa non partecipava al Torneo né vi era interessata sotto l'aspetto pubblicitario e organizzativo. Preso atto delle risultanze dibattimentali la C.D. rileva preliminarmente come la memoria prodotta sia del tutto priva di sottoscrizione ritenendo, tuttavia, di considerare quanto in essa riportato ai fini della presente decisione onde garantire ogni possibile difesa ai tesserati sopra citati ed anche nella precipua considerazione che trattasi di memoria e non di formale reclamo, la cui mancata sottoscrizione avrebbe condotto alla sua inammissibilità. Nel richiamare la circostanza che quanto avvenuto rientra nei fatti accaduti durante una gara, perché verificatisi all'interno del recinto di gioco al termine dell'incontro, quindi sotto il controllo arbitrale, questo Giudice non può non far rilevare le pretestuosità delle affermazioni rese dal Di Vita in apertura di memoria relativamente alla non conoscenza del rapporto arbitrale nonché "della natura dei documenti presentati". L'atto di deferimento, ricevuto dal tesserato, per sua dichiarazione, in data 22 luglio, reca l'avvertimento da parte del Presidente del C.R.T. che le deduzioni a difesa debbono essere presentate entro il termine indicato dall'Organo di Giustizia Sportiva. L'atto di fissazione dell'udienza reca ben chiaro il termine entro il quale possono essere richiesti i documenti, per cui il deferito avrebbe potuto ben chiedere copia e trarne conclusioni sia scritte, che orali nel corso della prevista trattazione. Per quanto attiene alle argomentazioni specifiche a difesa non può non affermarsi la piena responsabilità del Di Vita, rilevata la precisa testimonianza del secondo arbitro il quale sul rapporto di gara ha affermato che ….(il primo arbitro)…..continuava verso l'uscita ed al momento di varcare il cancello notavo un signore che afferrato lo stesso cancello lo sbatteva violentemente contro il collega colpendolo al volto". Tale inequivoca affermazione trova, seppure ce ne fosse necessità, conferma nella frase pronunciata dal De Vita figlio (n. 7 della squadra I Ribelli) rivolta al deferito nella immediata del fatto "che cavolo fai, levati di qui!". Nessun dubbio quindi sulla intenzionalità del gesto le cui conseguenze sono quelle che si riscontrono nelle diagnosi emesse dalla A.S.L. Per quanto riguarda la Società rileva la Commissione che al fine di applicare il principio della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2, comma 4, è necessaria la esistenza di una evidente connessione diretta tra tesserato a Società con specifico riferimento al fatto. Tale connessione non è ravvisabile nel caso presente non avendo in alcun modo la A.C. Ponte Calcio preso parte al Torneo e risultando chiaramente che il Di Vita era presente all'incontro a titolo personale. P.Q.M. La C.D. delibera di infliggere la inibizione per un anno e mezzo al tesserato Di Vita Maico e di prosciogliere la A.C. Ponte Calcio da ogni addebito.
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