COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 14 del 17/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 008/03-cr. Reclamo della U.S Montiano avverso esito gara Cinigiano – Montiano valida per il Campionato di seconda categoria (risultato 3/10)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 14 del 17/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 008/03-cr. Reclamo della U.S Montiano avverso esito gara Cinigiano – Montiano valida per il Campionato di seconda categoria (risultato 3/10) Sostenendo la irregolare partecipazione alla gara del calciatore Martinelli Francesco , schierato dalla soc. Cinigiano malgrado squalificato. Sostiene la reclamante che il calciatore aveva pendente una squalifica mai scontata , residuale della decorsa stagione sportiva. Invia proprie controdeduzioni la soc. Cinigiano non contestando quanto asserito dalla controparte ma chiedendo il rigetto del gravame in quanto la squalifica riguardante il calciatore Martinelli si riferiva al campionato provinciale Juniores della decorsa stagione sportiva e pertanto il provvedimento doveva essere , a suo dire, scontato in gare del campionato Juniores richiamando in proposito il disposto dell’art 12 comma 3 C.G.S. Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto. Risulta vero che il Martinelli alla data di effettuazione della gara in questione aveva pendenti due giornate di squalifica relative al campionato Juniores provinciale della decorsa stagione sportiva ma e’ altrettanto vero che lo stesso, nato il 07.05.1981 ha superato l’eta’ prevista per la partecipazione al campionato juniores (ndr – calciatori nati dal 01 Gennaio 1984 in poi ) e pertanto l’invocata applicazione del disposto dell’art. 12 comma 3 e’ del tutto fuori luogo atteso che la squalifica doveva essere scontata nella prima gara ufficiale dell’attuale stagione sportiva , quella appunto in contestazione P.Q.M La C.D accoglie il proposto reclamo ed in applicazione dell’art.7 comma 5 lett.A) C.G.S infligge alla soc. Cinigiano la punizione della perdita dell’incontro per 0/2 . Inoltre infligge al calciatore Martinelli UNA ulteriore giornata di squalifica , al dirigente accompagnatore Sani Marcello la inibizione fino al 11.11.2002 ed alla soc. Cinigiano l’ ammenda di 100,00 Euro . Dispone la restituzione della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it