COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 14 del 17/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE 001/03-cc.DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE NEI CONFRONTI DI: – BALDESCHI LIBERO – PRESIDENTE DELLA POL. OSPEDALIERI CALCIO; – POL. OSPEDALIERI CALCIO

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 14 del 17/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE 001/03-cc.DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE NEI CONFRONTI DI: - BALDESCHI LIBERO – PRESIDENTE DELLA POL. OSPEDALIERI CALCIO; - POL. OSPEDALIERI CALCIO Con provvedimento n. 29/156 PF/EF/MM, in data 8 luglio 2002, la Procura Federale ha deferito a questa commissione il tesserato nonchè l'Ente indicato in oggetto per rispondere, il primo, di violazione dell'art. 1 C.G.S., correlato con il comma 3 dell'art. 40 della NOIF; il secondo per la conseguente responsabilità diretta essendo il Baldeschi il Presidente della Pol. Ospedalieri Calcio. Ritualmente e regolarmente convocate le parti per l'odierna riunione risultano presenti: - il Presidente della Pol. Ospedalieri Calcio, Baldeschi Libero - l'Avv. Roberto Lombardi in rappresentanza del Procuratore Federale Il Presidente della Commissione, dichiarato aperto il procedimento, illustra brevemente i fatti. Il Giudice Sportivo giovanile di II grado per la Toscana con delibera pubblicata sul C.U. n. 35/2001 ha disposto il rinvio degli atti relativi all'esito della gara Ospedalieri Calcio – S.C. Navacchio Zambra del 3.12.2000 all'Ufficio Indagini al fine di accertare la posizione dei giovani calciatori Capasso Antonio, Crisci Vincenzo, Tancredi Felice. A seguito dell'espletamento da parte dell'U.I. degli accertamenti richiesti la Procura, ritenuti raggiunti gli estremi della violazione delle norme federali, ha disposto il presente deferimento. Prende quindi la parola il rappresentante della Procura Federale il quale afferma la piena responsabilità dei deferiti così come risulta dalle dichiarazioni rese all'U.I. sia dallo stesso Presidente Baldeschi che da quelle dei calciatori Capasso e Tancredi, nonché dal Segretario della Società Sig. Trotta e chiede di conseguenza inibirsi ogni attività per anni 1 al tesserato Baldeschi e sanziona il comportamento della Società con l'ammenda di €1.000,00. Viene a questo punto data la parola al dirigente Baldeschi il quale ritiene di aver agito in buona fede allorché ha sottoscritto la autocertificazione relativa a ciascun calciatore ritenendo tale documento esaustivo di ogni questione dato che esso non è stato respinto dall'Ufficio Tesseramenti Chiusa la fase dibattimentale la C.D. trattiene il fascicolo per la decisione. Osserva questo Giudice che la norma è posta a tutela dei calciatori di età inferiore ai sedici anni allorché essi intendano svolgere attività in luogo diverso dal Comune di residenza e quindi lontano dal controllo dei genitori e che ciò comporta la necessità da parte della Federazione di garantire ad essi idonea sostituzione. La violazione di detta norma, proprio per quanto sopra indicato, costituisce – nell'ambito federale – fatto di particolare gravità. Non vi è dubbio che la violazione sia avvenuta e che essa sia stata ampiamente confermata sia dalle dichiarazioni dei calciatori che dello stesso Presidente, nonché dalla testimonianza del Segretario della Società (Michele Trotta) il quale afferma che il Presidente ha curato direttamente il tesseramento dei calciatori provenienti dal Tirrenia. Nessun documento è stato infatti prodotto con la attribuzione della qualifica di "tutore" dei giovani al fine di ottenere la liberatoria necessaria per il tesseramento di calciatori di età inferiore a 16 anni in località diversa da quella della residenza familiare, risultando inoltre, come è stata appurato attraverso le dichiarazioni rese dai calciatori, che la residenza dei genitori, è sempre stata quella originaria, diversa quindi da quella dei calciatori. Non può peraltro riconoscersi quale attenuante il comportamento processuale del deferito con riferimento alle sue immediate ammissioni dei fatti al rappresentante dell'U.I, senza ricorrere ad attenuanti o a dichiarazioni mendaci, non potendosi sottacere come nel comportamento del Baldeschi debba tenersi conto del fatto che la vicenda dei tre calciatori di cui in premessa non è altro che la fotocopia di quanto avvenuto – per i medesimi tesserati – nei confronti dell'U.S. Tirrenia di cui ai provvedimenti presi da questa C.D. con i C.U. n. 47/1999 e n. 2/2000 e quindi a tutti noti. La difesa del Presidente Baldeschi appare inconsistente e pretestuosa dato che, se è vero che egli ha sottoscritto l'autocertificazione, altrettanto vero è che quanto in essa dichiarato è contraddetto dallo stato di fatto come risulta dalle varie dichiarazioni rese in sede di indagine. Rileva ancora la Commissione come, ai fini della presente decisione, appare ininfluente la circostanza che non sia stato assunto a verbale il calciatore Amoroso perchè rientrato al paese di origine, in considerazione che la sua posizione processuale è perfettamente eguale a quella dei due calciatori Capasso e Tancredi tesserati anche per la stagione 2001/2002. P.Q.M. La C.D. delibera, in accoglimento della richiesta del Procuratore Federale, di infliggere al tesserato Baldeschi Libero la inibizione per un anno. A seguito della evidente responsabilità diretta viene inflitta alla Pol. Ospedalieri Calcio la sanzione della ammenda per € 1.000 (mille).
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