COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 15 del 24/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 018/03-cr. Reclamo della U.S Pontremoli calcio avverso esito gara Pontremoli – Aullese del 06.10.2002 valida per il campionato di seconda categoria (risultato 0/1)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 15 del 24/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 018/03-cr. Reclamo della U.S Pontremoli calcio avverso esito gara Pontremoli – Aullese del 06.10.2002 valida per il campionato di seconda categoria (risultato 0/1) Sostenendo la irregolare partecipazione alla gara , del calciatore Quintana Ramon Sebastian , schierato dalla Soc. Aullese con il n. 10 malgrado non tesserato , la reclamante chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 5 lettera a) C.g.S. Niente ha controdedotto la soc. Aullese malgrado ritualmente avvisata. Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto. L’ufficio tesseramenti , debitamente adito da questo collegio , con nota del 15.10.2002 , ha certificato come , alla data di effettuazione della gara , il calciatore Quintana , non fosse tesserato per la soc. Aullese. Per meglio chiarire gli aspetti della vicenda , si ritiene opportuno ribadire quanto stabilito dalla normativa vigente in tema di tesseramento di calciatori stranieri provenienti o pervenuti da Federazione Estera ( il Quintana e’ pervenuto da federazione estera ) sancito con il C.U 32/A del 14.05.2002 ( riportato integralmente sul C.U 46 del del C.R.Toscana) , al punto 6. “ La decorrenza del tesseramento e’ stabilita ad ogni effetto dalla data di autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramenti FIGC di Roma” pertanto non basta la richiesta di tesseramento ma per l’impiego deve essere attesa l’autorizzazione . P.Q.M La Commissione Disciplinare accoglie il proposto reclamo ed in applicazione dell’art . 7 comma 5 lettera a) C.G.S , infligge alla soc. Aullese la punizione sportiva della perdita della gara per 0/2 ed inoltre infligge al calciatore Quintana una giornata di squalifica , al dirigente accompagnatore Altieri Stefano la squalifica fino al 18.11.2002 ed alla soc. Aullese 100,00 Euro di ammenda Viene disposta la restituzione della tassa
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