COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 15 del 24/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare COPPA TOSCANA DI SECONDA CATEGORIA 011/03-rg.Reclamo proposto in proprio dal sig. Dal Monte Robertocontro il provvedimento disciplinare del G.S Regionale che lo inibiva a svolgere ogni attivita’ ai sensi dell’art. 14 C.G.S , fino al 27.01.2003 (C.U 9 del 12.09.2002)
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N. 15 del 24/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
COPPA TOSCANA DI SECONDA CATEGORIA
011/03-rg.Reclamo proposto in proprio dal sig. Dal Monte Robertocontro il provvedimento disciplinare del G.S Regionale che lo inibiva a svolgere ogni attivita’ ai sensi dell’art. 14 C.G.S , fino al 27.01.2003 (C.U 9 del 12.09.2002)
Durante l’intervallo della gara San Vincenzo – Suvereto , il sig. Dal Monte Roberto , quale dirigente accompagnatore del San Vincenzo , si recava senza autorizzazione nello spogliatoio dell’arbitro , offendendolo. Uscendo dallo spogliatoio , sbattendo la porta reiterava le offese. Dopo poco , rientrava nel locale citato e lanciava le chiavi dell’auto avuta in consegna dal D.G , verso il medesimo.
Si oppone il reclamante , affermando di essere entrato nello spogliatoio del D.G , solo per chiedere chiarimenti circa una eventuale doppia ammonizione di un calciatore del Suvereto. Solo in seguito ad una risposta “ arrogante e poco educata” del D.G , si lasciava andare ad un comportamento offensivo. Conferma inoltre di aver lanciato le chiavi dell’auto ma non in maniera violenta.
Ritenendo eccessiva la sanzione inflitta in primo grado , ne chiede la riduzione.
Nel supplemento di rapporto il D.G conferma pienamente quanto riportato nel referto gara aggiungendo inoltre , che prima dell’inizio del 2° tempo , riceveva le scuse dal capitano del S,Vincenzo , il quale si lamentava del fatto che il Sig. Dal Monte , non era nuovo a tali comportamenti.
Premesso che il reclamante , pur avendo chiesto di essere ascoltato , non dava seguito alla convocazione della Commissione, visto come il comportamento tenuto dal Dal Monte nei confronti dell’arbitro , appaia particolarmente disdicevole proprio per il ruolo ricoperto dal dirigente (accompagnatore) , ruolo che meriterebbe che dovrebbero essere di esempio a tutta la squadra.
Tenuto conto che il D.g ha confermato quanto riportato nel rapporto di gara , considerato che la sanzione del G.S non appare particolarmente affittiva , il reclamo viene respinto
P.Q.M
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo ordinando l’incameramento della tassa
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