COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 16 del 31/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2 RECLAMO DELLA A.S. MISERICORDIA AVVERSO REGOLARITA’ GARA ATLANTIDE PRATO/MISERICORDIA DEL 18.10.2002 (4-3).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 16 del 31/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2 RECLAMO DELLA A.S. MISERICORDIA AVVERSO REGOLARITA’ GARA ATLANTIDE PRATO/MISERICORDIA DEL 18.10.2002 (4-3). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.15 del 24.10.2002; -la gara del Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie C 2 Atlantide Prato/Misericordia si è disputata il 18 ottobre 2002 e si è conclusa con il risultato di 4-3. L’A.S. Misericordia inoltra reclamo a questo Giudice Sportivo e, sull’assunto di errati provvedimenti tecnico disciplinari assunti dall’arbitro nei confronti di calciatori , deduceva l’invalidazione della gara chiedendone la conseguente ripetizione. Il proposto reclamo va dichiarato inammissibile. Stabilisce invero, l’art. 24 comma 3 C.G.S. che i Giudici Sportivi giudicano in primo grado sulla regolarità di svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della Regola 5 del Regolamento di Giuoco. Pertanto, letti i motivi del reclamo, questo Giudice Sportivo deve astenersi dal passare all’esame di merito e limitarsi ad una pronuncia di inammissibilità atteso che il reclamo si riferisce a fatti che involgono decisioni di natura tecnica e disciplinare assunte in campo dall’Arbitro. Ne consegue l’inammissibilità del reclamo con l’addebito della tassa relativa. Per questi motivi il G.S. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Misericordia di Pistoia ed ordina addebitarsi la tassa di reclamo.
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