COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 16 del 31/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA RECLAMO DELLA U.S. MANCIANO AVVERSO REGOLARITA’ GARA MANCIANO/MONTEPESCALI DEL 20.10.2002 (2-2).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 16 del 31/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA RECLAMO DELLA U.S. MANCIANO AVVERSO REGOLARITA’ GARA MANCIANO/MONTEPESCALI DEL 20.10.2002 (2-2). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.15 del 24.10.2002; -la gara di Campionato di 2^ Categoria Manciano/Montepescali si è disputata il 20 ottobre 2002 e si è conclusa con il risultato di 2-2. L’U.S. Manciano inoltra reclamo a questo Giudice Sportivo e, sull’assunto di una errata applicazione regolamentare da parte dell’arbitro sulla concessione di un rigore, deduceva l’invalidazione della gara. Il proposto reclamo va dichiarato inammissibile. Stabilisce, invero, l’art. 24 comma 3 C.G.S. che i Giudici Sportivi giudicano in primo grado sulla regolarità di svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della Regola 5 del Regolamento di Giuoco. Pertanto, letti i motivi del reclamo, questo Giudice Sportivo deve astenersi dal passare all’esame di merito e limitarsi ad una pronuncia di inammissibilità atteso che il reclamo si riferisce ad un fatto che ha portato alla concessione di un rigore e che quindi involge una decisione di natura tecnica assunta in campo dall’Arbitro. Ne consegue l’inammissibilità del reclamo con l’addebito della tassa relativa. Per questi motivi il G.S. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Manciano di Manciano (GR) ed ordina addebitarsi la tassa di reclamo.
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