COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 16 del 31/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 23/03-gl. Gara Lanciotto Campi – Sestese Calcio (1-1) del 5/10/2002 Campionato Regionale Juniores.In C.U Regionale n.13 del 10/10/02.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 16 del 31/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 23/03-gl. Gara Lanciotto Campi – Sestese Calcio (1-1) del 5/10/2002 Campionato Regionale Juniores.In C.U Regionale n.13 del 10/10/02. Reclamo della Società Sestese Calcio relativo alla squalifica fino al 10/01/2003 del calciatore Bonaccorso Gianluca in quanto “alla notifica della ammonizione dava una leggera spinta sulla spalla sinistra del D.G..Alla conseguente espulsione offendeva l’arbitro”. La società Sestese Calcio con tempestivo e rituale reclamo richiede la riduzione della squalifica del proprio tesserato in quanto,pur deprecandone parole e gesti,sostiene la non volontarietà del fatto lesivo verso l’arbitro,teso esclusivamente a richiamarne l’attenzione. Sottolinea la reclamante come la mancanza di conseguenze per l’arbitro può sicuramente avvalorare la tesi difensiva. La società reclamante conclude chiedendo l’audizione avanti alla C.D. Il D.G. richiesto di un supplemento di rapporto,conferma il primo evidenziando comunque che il calciatore non era intenzionato a procurargli danni fisici,qualificando quindi il gesto come una azione di protesta scorretta ed offensiva. La reclamante,all’udienza del 25/10/02 ribadisce fondamentalmente le proprie tesi difensive. La C.D. esaminati gli atti ufficiali accoglie il reclamo. In prime cure occorre sottolineare come la condotta del calciatore sia da ricondursi fra quelle assolutamente da censurare e da biasimare. L’arbitro,primo giudice in campo,applica le regole del gioco ed i tesserati tutti sono obbligati a rispettarle,tenendo sempre e comunque un comportamento idoneo al rispetto della lealtà sportiva. Fatto questo preambolo esaminando il caso di specie,si rileva come il comportamento del Bonaccorso sia da qualificare come un goffo e scorretto gesto di reazione ad una decisione arbitrale che comunque deve essere adeguatamente sanzionato, sia per la spinta,ancorchè non produttrice di effetti lesivi, che per le offese al D.G. P.Q.M. La C.D. riduce la squalifica del calciatore Bonaccorso Gianluca dalla originario termine finale del 10/01/2003 al 30/11/2002. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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