COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 16 del 31/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare COPPA TOSCANA DI SECONDA CATEGORIA 016/03-cr. Reclamo del G.S Partina avverso dec. del G.S Regionale. Squalifica MARRUCCHI Daniel fino al 20.11.2002. (C.U 12 del 03.10.2002 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 16 del 31/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare COPPA TOSCANA DI SECONDA CATEGORIA 016/03-cr. Reclamo del G.S Partina avverso dec. del G.S Regionale. Squalifica MARRUCCHI Daniel fino al 20.11.2002. (C.U 12 del 03.10.2002 ) “ Espulso per giuoco scorretto , alla notifica rivolgeva al D.G , frase ingiuriosa ed intimidatoria. Mentre veniva portato a forza fuori dal campo dai suoi compagni , reiterava le offese e le minaccie nei confronti dell’arbitro . Quindi prima di entrare nel recinto spogliatoi , sradicava la bandierina del calcio d’angolo gettandola via.” Questa la decisione assunta dal G.S Regionale a seguito del comportamento del tesserato Marrucchi Daniel tenuta al 3’ del II tempo della gara Tuscar – Partina del 25.02.2002. Con tempestivo reclamo il G.S Partina qualificando come “ un equivoco “ tutto lo svolgersi dei fatti , chiede una “rettifica” del provvedimento assunto in prima istanza anche sulla scorta della testimonianza del Dirigente Accompagnatore della soc. avversaria (Tuscar) , allegata al reclamo che tende a miminizzare l’accaduto. Il reclamo e’ privo di fondamento e merita di essere respinto. Preliminarmente la Commissione osserva come non possa trovare ingresso , in questa sede , nessun atto o documento diverso da quelli previsti dall’art. 31 del C.G.S, pertanto quanto inoltrato a firma del Dirigente della Soc. Tuscar deve essere considerato semplicemente un atto di cortesia fra teserati ma che niente puo’ produrre ai fini del Giudizio sportivo. Passando all’esame di merito , appare evidente come gli atti ( rapporto gara e supplemento richiesto al D.G) siano chiari nell’attribuire al calciatore Marrucchi tutti i comportamenti tenuti e debitamente sanzionati atteso che gli stessi sono avvenuti alla presenza e sotto il diretto controllo del Direttore di gara che si trovava a circa due metri , nella prima fase e successivamente ha dovuto attendere per circa 2’ prima di poter riprendere il giuoco tanto il tempo intercorso perche’ il calciatore lascaisse il campo. Anche sotto il profilo della congruita’ della sanzione non vi sono censure avendo il Primo giudice ben quantificato la punizione sportiva per i fatti contestati. P.Q.M La C.D Respinge il reclamo ed ordiana l’incameramento della tassa relativa
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