COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 16 del 31/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE C.R.TOSCANA 149/02-cc. Deferimento del tesserato Di Ferdinando Gianni, dirigente del C.S. Alleanza Giovanile Dicomano, per la violazione del c. 1 dell’art. 1 del C. di G.S., a seguito del comportamento tenuto nei confronti dell’arbitro della gara San Godendo – Albereta disputata il 13.02.2002 . Deferimento del C.S. Alleanza Giovanile Dicomano per la responsabilità oggettiva conseguente.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 16 del 31/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE C.R.TOSCANA 149/02-cc. Deferimento del tesserato Di Ferdinando Gianni, dirigente del C.S. Alleanza Giovanile Dicomano, per la violazione del c. 1 dell'art. 1 del C. di G.S., a seguito del comportamento tenuto nei confronti dell'arbitro della gara San Godendo – Albereta disputata il 13.02.2002 . Deferimento del C.S. Alleanza Giovanile Dicomano per la responsabilità oggettiva conseguente. A seguito di quanto accaduto nel corso della gara di terza categoria S.Godenzo – C.S. Albereta, disputata in data 13 febbraio c.a., il Presidente del C.R.T. ha posto in essere il deferimento in oggetto. Convocate le parti per il giorno 15 marzo si presentava unicamente il dirigente Di Ferdinando il quale, contestando il contenuto delle frasi attribuitegli sul rapporto di gara del D.G., poneva dei dubbi sul comportamento tenuto dall'arbitro sia nei suoi confronti che verso il custode del campo. Adombrava anche che il comportamento del D.G. fosse condizionato dalla presenza, in tribuna, di quattro arbitri appartenenti alla sezione di Firenze. In ordine a tutto ciò chiedeva venire interessato l'Ufficio Indagini. Questa C.D., considerata la portata delle affermazioni del tesserato deferito, decideva di trasmettere il fascicolo all'U.I. per appurare la rispondenza al vero di quanto denunciato dal Di Ferdinando, accogliendo nel contempo la richiesta del deferito. L'Ufficio Indagini, con nota n. 609 del 16 u.s., ha trasmesso a questa Commissione la relazione compilata in riferimento all'incarico ricevuto per cui la questione è matura per la decisione. Con riferimento all'ultimo elemento istruttorio la C.D. rileva come le affermazioni rese dal Di Ferdinando non abbiano trovato riscontro nell'indagine effettuata. A tale proposito questo Giudice confrontando le dichiarazioni rese sia dal custode del campo che da un dirigente del Dicomano – entrambi citati dal dirigente deferito – rileva che l'uno dichiara di non essere in grado di riferire circa il tenore delle frasi scambiate, mentre l'altro afferma che non vi sia stata alcuna offesa da parte di entrambi i soggetti coinvolti nella, peraltro accesa, discussione. Sgomberato il campo da ogni dubbio inerente il comportamento dell'arbitro il deferimento và esaminato sulla base delle norme concernenti il procedimento disciplinare previste dall'ordinamento. Osserva preliminarmente la Commissione come nei fatti aventi natura disciplinare il rapporto dell'arbitro costituisca, ai sensi dell'art. 25, l'unica fonte probante, avente quindi il carattere di prova privilegiata, con esclusione assoluta della prova testimoniale. Dall'esame di tale documento vengono meno, in conseguenza di ciò, le tesi difensive rese dal Di Ferdinando sia con il reclamo che con le successive dichiarazioni per cui essendo provato il fatto non rimane a questa C.D. che determinare la sanzione da applicare. P.Q.M. La C.D. con riferimento ai propri precedenti deliberati ritiene doversi infliggere al dirigente Di Ferdinando Gianni la inibizione per mesi tre tenuto conto della reiterazione del comportamento offensivo tenuto dal tesserato. Per quanto riguarda la Società rileva la commissione come ad essa debba essere contestata la violazione dell'art. 6 c. 2 anziché quella dell'art. 2 comma 4 che, riferita a fatti più gravi, viene sanzionata con maggiore severità. Considerato che comunque il giudizio nei confronti del C.S. Alleanza Giovanile Dicomano risulta essere stato validamente incardinato con la rituale contestazione, infligge alla predetta Società la ammenda di € 200 (duecento).
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