COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 18 del 14/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 019/03-cc. Reclamo della A.S. Real Terranuova con cui si impugna la decisione presa dal G.S. Provinciale di Arezzo che impone la ripetizione della gara A.S. Real Terranova – G.S. Pergine disputata il 29.09.02 (C.U. n. 10/2002)
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N. 18 del 14/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
019/03-cc. Reclamo della A.S. Real Terranuova con cui si impugna la decisione presa dal G.S. Provinciale di Arezzo che impone la ripetizione della gara A.S. Real Terranova – G.S. Pergine disputata il 29.09.02 (C.U. n. 10/2002)
Con reclamo ritualmente e tempestivamente proposto la A.S. Real Terranuova contesta la decisione indicata in epigrafe sostenendo che il timore, riferito dal D.G., per la propria incolumità è da imputare unicamente ai calciatori del G.S. Pergine come si evince dal rapporto di gara che a tal proposito non indica provvedimenti presi per i calciatori della Società reclamante, conseguentemente chiede infliggersi al G.S. Pergine la perdita della gara per 0 – 2.
Rilevato che il G.S. Pergine non ha proposto alcuna memoria la C.D. osserva:
la società istante non tiene conto nel proprio reclamo come la decisione del G.S. Pergine non è basata sul comportamento tenuto dai calciatori del G.S. Pergine nei confronti del D.G., quanto nella decisione di questi di sospendere la gara nella più totale assenza di quella situazione di reale pericolo incombente che sola può determinare la sospensione la gara.
Non si può infatti ritenere avveratasi la condizione suddetta dovendosi ravvisare a carico dei calciatori del Pergine una condotta indubbiamente non regolamentare ma da ricondursi ad "una protesta verbale (ancorché vibrata)…" accompagnata da un comportamento di mera ostruzione passiva".
D'altra parte rileva la C.D. come non appare dagli atti di gara, che l'arbitro abbia posto in essere alcuno dei provvedimenti previsti dall'attuale ordinamento prima di decretare la sospensione della gara o il suo proseguimento pro forma (diffida al capitano, successiva espulsione, diffida al vicecapitano etc, etc.).
Di per sé tale omissione di comportamento è causa della necessità di ordinare la ripetizione della gara.
È ancora da rilevare, a conferma ulteriore della assoluta fondatezza della decisone presa dal G.S., che lo stesso arbitro nel supplemento di rapporto qui reso ha riconosciuto di essere "…consapevole di non aver applicato alla lettera il regolamento che cita" …se il capitano dopo essere stato invitato a ripristinare la situazione, dimostra essere solidale con i compagni, dovrà essere espulso…", ancorché seguita dalla affermazione che la applicazione "avrebbe" creato per lui un sicuro pericolo.
Anche sotto tale aspetto la decisione del G.S. deve essere confermata risultando da tutti i precedenti giurisprudenziali esistenti – primi fra essi le delibere della CAF – che la situazione di pericolo deve essere reale ed incombente e non costituita da una semplice sensazione percepita dall'arbitro.
P.Q.M.
La C.D. delibera di respingere il reclamo disponendo la acquisizione della tassa di reclamo.
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