COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 18 del 14/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 028/03-cc. Reclamo dell’A.S. Castell’Azzara avverso la decisione del G.S. Regionale che ha squalificato per cinque giornate il calciatore Albani Sergio. (C.U. n. 13 del 15.10.2002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 18 del 14/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 028/03-cc. Reclamo dell'A.S. Castell'Azzara avverso la decisione del G.S. Regionale che ha squalificato per cinque giornate il calciatore Albani Sergio. (C.U. n. 13 del 15.10.2002) "Espulso per aver offeso il D.G., uscendo dal campo reiterava le offese e minacciava l'arbitro. A fine gara chiedeva al D.G. di non riportare il provvedimento disciplinare a suo carico". Questa la motivazione con cui il G.S. Regionale ha sanzionato il comportamento tenuto dal calciatore Albani nel corso della gara Castell'Azzara – Montepescali che viene contestata con il reclamo qui proposto. Sostiene la A.S. Castell'Azzara che la sanzione debba essere riferita e proporzionata a quanto effettivamente commesso in campo dal calciatore e sostiene, a tale fine, che questi abbia tenuto unicamente un comportamento irriguardoso nei confronti del D.G. e in una unica occasione. Il rapporto di gara – che ha carattere di prova privilegiata agli effetti dei provvedimenti disciplinari – pone nel nulla le asserzioni difensive, confermando la piena fondatezza della decisione impugnata la quale deve essere altresì confermata in punto di entità. Anche sotto tale profilo la decisione appare ineccepibile rilevato che alla giornata di squalifica conseguente all'espulsione devono aggiungersi tre giornate per le minacce e le offese, queste ultime reiterate, dovendosi comunque censurare la richiesta di non menzionare nel rapporto il provvedimento assunto. P.Q.M. La C.D. delibera di respingere il reclamo con conseguente incameramento della tassa dovuta.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it