COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 18 del 14/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 029/03-gc. Reclamo Presentato Dal C.S. San Rocco Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Furi Paolo Fino Al 10.04.2003. (C.U. N° 13 Del 10.10.2002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 18 del 14/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 029/03-gc. Reclamo Presentato Dal C.S. San Rocco Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Furi Paolo Fino Al 10.04.2003. (C.U. N° 13 Del 10.10.2002) Il Giudice Sportivo squalificava il giocatore Furi Paolo fino al 10.04.2003 poiché questi, a fine gara, rivolgeva ad un avversario frase particolarmente razzista e offensiva. I fatti accadevano nel corso della gara S. Rocco a Pilli – S. Donato in Poggio del giorno 5.10.2002. Contro tale provvedimento proponeva reclamo la società S. Rocco a Pilli, richiedendo una sostanziale mitigazione della sanzione irrogata, essendo stato – il Furi – in precedenza provocato in circostanza - a suo dire - non rilevata dal D.G., il quale in tale momento era di spalle ai giocatori (il Furi sarebbe stato vittima di uno sputo sul viso da parte dell’avversario poi offeso). La società conferma, comunque, il pronunciamento della frase così come indicato nel referto di gara. Conclude con la richiesta di audizione personale. Nel supplemento di rapporto richiesto da questa Commissione, il direttore di gara ha escluso che la frase fosse stata il frutto di una reazione del giocatore. All’udienza odierna, in seguito a convocazione, si è presentata la società mediante un suo delegato, il quale ha confermato quanto indicato in atti, insistendo per una riduzione della squalifica. Alla luce dell’istruttoria svolta, la Commissione ritiene che alcun dubbio non vi sia sul pronunciamento della frase razzista; la stessa reclamante la conferma in toto. Il D.G. esclude la provocazione, la quale, comunque – poca incidenza potrebbe avere su una eventuale riduzione della sanzione del Primo Giudice. La Commissione deve quindi affrontare il merito della questione e la congruità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. La circostanza oggi esaminata, purtroppo, non è nuova; nel corso delle ultime stagioni questo Collegio si è trovato a dover iniziare ad affrontare qualche situazione simile. Il profferimento di frasi razziste è atto senza dubbio odioso e non conforme alla società civile, soprattutto nell’ambiente sportivo (per di più amatoriale), ove gli atleti sono chiamati ad un confronto agonistico che dovrebbe essere – in quanto tale – privo di barriere e pregiudizi. Non a caso gli eventi sportivi hanno sempre favorito contatti e aperture fra persone di diverse nazioni. Ne consegue che qualsiasi comportamento improntato al razzismo debba essere severamente sanzionato e scoraggiato. Ciò premesso, nell’ambito delle valutazioni collegiali che la C.D. è chiamata a svolgere, deve essere raggiunto un equilibrio il più obiettivo possibile che concili, da una parte, l’esigenza di una sanzione esemplare in presenza di episodi di stampo razzista; dall’altra parte è necessario evitare – per evidenti esigenze di equità e giustizia – che la sanzione irrogata sia del tutto sproporzionata rispetto al fatto ed alle sue conseguenze. Prendendo come riferimento le sanzioni abitualmente comminate per le offese al direttore di gara (poche giornate, come è noto) o per le semplici offese agli avversari, e le sanzioni per fatti particolarmente violenti nei confronti di avversari (minimo quattro giornate), il Collegio ritiene che una sanzione di due mesi rappresenti un’equa punizione per un fatto che è e rimane puramente verbale (ancorché, si ripete, deprecabile e particolarmente odioso). P.Q.M. La Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del sig. Furi a mesi due. Dispone la restituzione della tassa.
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