COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 18 del 14/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 034/03-gl. Gara Alberoro – Acquaviva ( 2-0) del 13/10/2002. Campionato di II categoria, in C.U. Regionale Toscana n.14 del 17/10/2002.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 18 del 14/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 034/03-gl. Gara Alberoro – Acquaviva ( 2-0) del 13/10/2002. Campionato di II categoria, in C.U. Regionale Toscana n.14 del 17/10/2002. Reclamo della Società Acquaviva avverso la squalifica fino al 17/06/2003 del calciatore Calzini Giancarlo il quale, espulso per avere colpito con un calcio la gamba di un avversario a gioco fermo, alla notifica dell’espulsione. in un primo momento si allontanava verso gli spogliatoi, quindi tornava improvvisamente sui suoi passi e colpiva con un calcio al basso ventre un calciatore avversario con violenza tale da procurargli conseguenze che impedivano al medesimo la partecipazione alla gara per circa 10 minuti. La reclamante pur deplorando il gesto del proprio tesserato, richiede una riduzione della sanzione anche in virtù di una giurisprudenza più mite per casi analoghi, che ritiene applicabile al caso di specie. Il D.G. sostanzialmente, nel supplemento di rapporto, conferma quanto evidenziato in prime cure. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, accoglie il reclamo. Quanto indicato nel corpo del reclamo appare inidoneo ad equiparare il caso di specie con altri sentenziati in precedenza. La giurisprudenza può solamente dare un orientamento al giudicante, tuttavia mai potrà essere invocata come elemento di paragone, in quanto ogni fattispecie porta con sé elementi di differenziazione con altre a volte macroscopici altre minimali. Di nessun pregio appare poi il tentativo di invocare fatti non commessi dal calciatore (mancanza di offese e mancanza di aggressione all’arbitro) in quanto mai contestati Il fulcro del provvedimento invece deve ravvisarsi nella dinamica dei fatti e delle conseguenze riportate dall’antagonista. Il Calzini ha colpito un avversario, è stato espulso, è rientrato in campo ed ha colpito di nuovo un avversario. Per questi fatti deve essere severamente sanzionato in quanto se il primo gesto può essere determinato da un furore istintivo, il secondo denota determinazione e premeditazione. Tuttavia il fatto che il calciatore avversario abbia potuto riprendere il gioco dopo 10 minuti, fa propendere per una riduzione della sanzione. P.Q.M. La C.D. accoglie il reclamo della Società Acquaviva e riduce la sanzione a carico del tesserato Calzini Giancarlo dalla originaria squalifica fino al 17/06/2003 alla data del 17/2/2003. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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