COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 18 del 14/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 036/03-gl.Gara Galliano- Barga ( 1-1) del 9/10/2002. Campionato di II categoria in C.U. Regionale Toscana n.14 del 17/10/02.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 18 del 14/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 036/03-gl.Gara Galliano- Barga ( 1-1) del 9/10/2002. Campionato di II categoria in C.U. Regionale Toscana n.14 del 17/10/02. Reclamo della Società Barga avverso la squalifica fino al 17/04/2003 del calciatore Bernardini Andrea, per avere tentato di colpire il D.G. con uno sputo diretto alle gambe. Nel contempo gli rivolgeva frase offensiva. La reclamante non disconosce i fatti e richiede una sanzione più mite in virtù della giovane età del calciatore. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma i fatti già enunciati in prime cure. La C.D. respinge il reclamo. Questa Commissione ribadisce con forza come lo sputo sia da definire atto assolutamente inqualificabile ed altamente offensivo verso il soggetto destinatario del gesto. Nell’atto vi è compresa, predeterminazione, violenza morale e disprezzo e deve essere severamente sanzionato, perchè viola ogni più elementare norma di correttezza sportiva. Il gesto assume poi maggiore gravità quando viene indirizzato al Direttore di gara, ovvero al primo Giudice in campo. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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