COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 18 del 14/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 039/03-cc.Ricorso dell’A.C. Intercomunale Isola d’Elba con cui si contesta la decisione del G.S. Regionale che ha inflitto la squalifica per quattro giornate al calciatore Frangioni Daniele. (C.U. n. 14/2002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 18 del 14/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 039/03-cc.Ricorso dell'A.C. Intercomunale Isola d'Elba con cui si contesta la decisione del G.S. Regionale che ha inflitto la squalifica per quattro giornate al calciatore Frangioni Daniele. (C.U. n. 14/2002) L'aver offeso il D.G. ha causato la espulsione del calciatore indicato in epigrafe il quale, all'atto del provvedimento, ha reiterato le offese: in considerazione di ciò, nonché del fatto di essere il calciatore, in quel momento, il capitano della squadra, il G.S. ha assunto il provvedimento qui impugnato. La società ricorrente ammette che il calciatore abbia pronunciato la frase attribuitagli ma di non averla rivolta all'arbitro, bensì essa aveva carattere "impersonale" dovendole attribuirsi il valore di esclamazione di stizza sia pure in occasione di un intervento del D.G.. Richiamando ancora i buoni precedenti disciplinari del calciatore la società chiede la riduzione della sanzione, ritenendola sproporzionata. La C.D. premesso che il calciatore Frangioni rivestiva la qualifica di capitano dal 18° minuto del 2 tempo in sostituzione del capitano, avvicendatosi con altro calciatore, ritiene il ricorso proposto privo di fondamento. Infatti, come ulteriormente confermato dal D.G. nel supplemento di rapporto reso in questa sede, dopo aver scagliato con forza e lontano la palla il calciatore ha profferto la frase attribuitagli alle quali non può in alcun modo essere attribuito né il carattere di stizza né essere interpretata quale frase impersonale data le parole pronunciate (ma che …. Fai). Ciò premesso la sanzione irrogata deve essere confermata in considerazione del fatto che alle due giornate applicate per le offese deve aggiungersi quella relativa alla reiterazione nonché la ulteriore giornata conseguente all'aggravante di essere il calciatore il capitano della squadra. P.Q.M. La C.D. delibera di respingere il reclamo disponendo l'incameramento della tassa.
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