COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 18 del 14/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 045/03-cc.Reclamo del G.S. Avis Montepulciano avverso la squalifica per tre giornate inflitta al calciatore Pietrelli Enrico. Provvedimento del G.S. Regionale (C.U. n. 15 del 24.10.2002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 18 del 14/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 045/03-cc.Reclamo del G.S. Avis Montepulciano avverso la squalifica per tre giornate inflitta al calciatore Pietrelli Enrico. Provvedimento del G.S. Regionale (C.U. n. 15 del 24.10.2002) Il G.S. Avis Montepulciano nell'impugnare il provvedimento sopra descritto sostiene la mancanza di carattere offensivo nelle parole pronunciate dal calciatore ed esclude al contempo l'indebita entrata in campo da parte del medesimo. Descrive, a tal fine come "colorita" la frase pronunciata mentre per quanto riguarda l'introduzione sul terreno di giuoco la indica unicamente come un balzo in piedi dell'intera panchina volendo i tesserati presenti sincerarsi delle condizioni di un compagno di squadra che aveva subito un infortunio. Ipotizza inoltre uno scambio di persona effettuato dall'arbitro indicando quale colpevole il calciatore Florio Alessandro Entrambe le circostanze vengono smentite dagli atti ufficiali dai quali risulta l’esistenza delle offese per le parole pronunciate ("scemo" non può che avere il carattere di offesa) sia per riconoscimento effettuato dal D.G. nei confronti del Pietrelli in virtù del numero della maglia che non può in alcun modo essere confuso (16 il Pietrelli – 17 il Florio). P.Q.M. La C.D. delibera di respingere il reclamo con conseguente incameramento della tassa.
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