COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 18 del 14/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 031/03-cr. Reclamo della A.S Intercomunale Scansano avv. Dec. G.S Provinciale di Grosseto. – Esito gara Scansano – San Andrea del 13.10.2002 – Squalifica Bicocchi Danilo per 4 gg. – Squalifica Trotta Antonio per 3 gg. – Squalifica dei calciatori Seggiani Simone , Lorenzini Marco, Alessandrini Riccardo. Severi Manuel , Galli Daniele , Galluzzi marco per 2 gg. – (C.U 12 del 16.10.2002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 18 del 14/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 031/03-cr. Reclamo della A.S Intercomunale Scansano avv. Dec. G.S Provinciale di Grosseto. - Esito gara Scansano – San Andrea del 13.10.2002 - Squalifica Bicocchi Danilo per 4 gg. - Squalifica Trotta Antonio per 3 gg. - Squalifica dei calciatori Seggiani Simone , Lorenzini Marco, Alessandrini Riccardo. Severi Manuel , Galli Daniele , Galluzzi marco per 2 gg. - (C.U 12 del 16.10.2002) A seguito dei fatti accaduti al 47 del secondo tempo , quando mancavano da disputare , secondo il rapporto dell’arbitro , Due minuti di recupero nella gara Scansano – S.Andrea , il G.S Provinciale di Grosseto infliggeva alle due squadre la perdita dell’incontro secondo quanto disposto dall’art. 12 comma 2 C.G.S , oltre a sanzionare con varie squalifiche i calciatori delle due compagini rei di aver dato luogo ad una rissa. Con tempestivo reclamo la soc. Scansano chiede a questo Organo di Giustizia , una revisione dei provvedimenti assunti in primo grado affermando che”…la sospensione dell’incontro da parte dell’arbitro e’ stata una decisione affrettata ed inverosimile “ ….il diverbio scoppiato in campo ha avuto una durata brevissima e comunque ha coinvolto un numero inferiore di calciatori rispetto a quanto segnalato dal D.G.” A sostegno delle proprie tesi la reclamante, produce una testimonianza scritta a nome di una non meglio identifica sig. Menchini Mariella e nel chiedere la ripetizione dell’incontro e l’annullamento delle squalifiche ai calciatori ( in contrasto con quanto affermato nella seconda parte del reclamo allorquando si definiscono”……non del tutto infondate le sanzioni irrogate ) fa espressa richiesta di essere ascoltata in sede di discussione del reclamo ed invita il Collegio ad assumere , in via istruttoria, testimonianze scritte di agenti delle forze dell’Ordine presenti all’incontro. Preliminarmente , la Commissione osserva come nel presentato reclamo vi siano palesi contrasti con il dettato regolamentare tanto da rendere lo stesso in gran parte inammissibile. Per quanto riguarda l’esito gara deve essere dichiarato inammissibile in quanto copia dello stesso non e’ stata inoltrata alla controparte ( e per controparte si intende la squadra avversaria portatrice di interesse diretto e non gia’ l’ Organo di Giustizia a cui il reclamo e’ diretto ) in violazione del disposto di cui all’art.29 comma 5 C.G.S . Per quanto riguarda la squalifica dei sei calciatori per Due giornate non puo’ essere preso in esame in quanto le due giornate non sono reclamabili come espressamente indicato dall’art. 41 comma 3 lettera a). Nessuna testimonianza puo’ essere ammessa o considerata in quanto gli atti sui quali si basa il giudizio sportivo sono esclusivamente quelli indicati dall’art.31 lettera a1). Quanto sopra esposto fa venire meno anche la richiesta audizione atteso che i presupposti essenziali del reclamo vengono meno per dettato regolamentare. Passando all’esame delle squalifiche ai calciatori Bicocchi Danilo e Trotta Antonio , la Commissione decide di respingerli in quanto le sanzioni comminate risultano ben quantificate e proporzionate ai fatti loro addebitati, dal primo Giudice , il quale, evidentemente , ha opportunamente tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 14 comma1 lettera f).. P.Q.M La Commissione Disciplinare cosi’ decide: A)-Non prende in esame l’esito gara secondo il combinato disposto di cui all’art. 29 commi 5 e 9 C.G.S B)-Non prende in esame la squalifica relativa a sei calciatori per due giornate in ossequio a quanto Indicato dall’art. 41 comma 3 lettera a) C.G.S C)-Respinge il reclamo per la parte relativa ai calciatori Bicocchi e Trotta. Ordina l’incameramento della tassa.
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