COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 18 del 14/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 026/03-Gc.Reclamo Presentato Dalla Pol. S.O.R.M.S. Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Lombardi Marco Fino Al 10.02.2003. (C.U. N° 13 Del 10.10.2002 )
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N. 18 del 14/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE
026/03-Gc.Reclamo Presentato Dalla Pol. S.O.R.M.S. Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Lombardi Marco Fino Al 10.02.2003. (C.U. N° 13 Del 10.10.2002 )
Il Giudice Sportivo squalificava il giocatore Lombardi Marco fino al 10.02.2003 poiché questi a fine gara si avvicinava ad un D.G. e gli stringeva la mano in modo energico e facendo fare alla stessa una rotazione che procurava momentaneo dolore. Accompagnava tale gesto con frase ironica. Lasciata la presa si avvicinava all’altro arbitro e compiva lo stesso identico gesto.
I fatti accadevano nel corso della gara di calcio a cinque Marina calcio a cinque – Sorms S. Mauro a Signa del 04.10.2002.
Con il reclamo proposto la società conferma il gesto polemico e deridente del calciatore, ma esclude categoricamente la rotazione che ha causato il dolore al D.G. e l’intento violento.
Conclude con la richiesta di una riduzione della sanzione e dell’audizione personale.
Nel supplemento di rapporto richiesto, l’arbitro ha sostanzialmente confermato quanto già indicato nel primo referto.
Alla sessione odierna la società, tramite il suo delegato, ha confermato i motivi del reclamo, insistendo sulla inesistenza della torsione di 180 gradi del polso del D.G.
Passando a decidere il reclamo, la C.D. ritiene che questo possa essere accolto.
Il gesto descritto dal D.G. non appare essere particolarmente violento, ancorché ovviamente censurabile; la violenta rotazione di ben 180 gradi di un polso avrebbe potuto senz’altro avere conseguenze peggiori ove fatta con particolare intento violento e determinazione. Per motivi di equità e giustizia, quindi, si ritiene di poter mitigare, alla luce degli atti, la sanzione inflitta.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del sig. Lombardi a mesi due. Dispone la restituzione della tassa.
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