COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 18 del 14/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE C.R.TOSCANA 005/03-sa.Deferimento del Sig. SODINI Paolo, Presidente della U.S. Dino Bianchi, del calciatore SHARRA Marslind, entrambi per art. 1 C. di G.S. e della medesima società per art. 2, comma 4 C. di G. S.-

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 18 del 14/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE C.R.TOSCANA 005/03-sa.Deferimento del Sig. SODINI Paolo, Presidente della U.S. Dino Bianchi, del calciatore SHARRA Marslind, entrambi per art. 1 C. di G.S. e della medesima società per art. 2, comma 4 C. di G. S.- Con formale atto di contestazione, il Presidente della Commissione Disciplinare, recepito l’atto del Presidente del C.R.T. di questo Comitato Toscano, ha disposto il deferimento del dirigente e del calciatore e della società in oggetto per rispondere: il primo ed il secondo, della violazione dell’art. 1 C. di G. S. “…per avere sottoscritto un atto nel quale dichiaravano che il calciatore non era mai stato appartenente a federazione estera. Dichiarazione risultata mendace atteso che per il primo tesseramento in Italia di SHARRA fu necessario richiedere, da parte dell’Ufficio tesseramenti, il transfert internazionale”. la seconda, per responsabilità diretta, quale società di appartenenza del presidente – all’epoca del fatto, in ordine alla violazione, come sopra ascritta a costui , anche in proprio.- Rinviati dinanzi a questa C.D. per la trattazione del caso, in data 8 novembre 2002 si presentava il SODINI, il quale allegava a verbale una memoria difensiva, ove si precisa che la società aveva preso contati con lo SHARRA nel luglio 2002, per valutare l’opportunità di un tesseramento per la stagione agonistica 2002 / 2003; iniziata la pratica nell’agosto 2002, l’Ufficio Tesseramenti richiedeva a completamento dell’iter, la dichiarazione di rito, da parte del giocatore, con la quale lo stesso dichiarasse di non essere mai stato tesserato presso altre società straniere. Convocato in sede, il calciatore lo stesso rilasciava la dichiarazione oggetto del procedimento in esame, risultata mendace: si introducevano, comunque, altre argomentazioni, anche in diritto, partendo dal presupposto della buona fede del sodalizio ricevente, spiegando che era mancato il tempo per approntare le necessarie verifiche e definendo l’episodio “uno spiacevole incidente”. E’ certa, così come rappresentato dalla contestazione, la responsabilità degli incolpati risultando la circostanza del preventivo tesseramento all’estero dello SHARRA acquisito dall’Ufficio tesseramento (oggi allegato per tabulas), in quanto risultava agli atti di detto Ufficio superiore che nella precedente stagione 1999 / 2000, fosse già stato richiesto per il medesimo atleta il transfert internazionale alla federazione estera di competenza. La non eccessiva gravità ( soprattutto per quanto concerne la società ) delle condotte addebitate e qui acclarate, depone per l’adozione di sanzione di proporzionata entità, che si stima equo, in ragione dei profili oggettivi e soggettivi rappresentati - fissare in mesi uno di inibizione per il SODINI; e la squalifica per mesi sei al calciatore SHARRA, quale soggetto, diretto e maggiore protagonista del mendacio conclamato. Deve asseverarsi anche la responsabilità diretta della Società U.S. Dino Bianchi Pescia, per la quale il SODINI svolgeva (e svolge attualmente) funzioni di presidente al momento dell’episodio, che discende dal coinvolgimento specifico della di lui azione in nome del sodalizio e per l’interesse specifico di entrambe “le parti” a superare lo “scoglio” normativo, estrinsecato con la richiesta documentale dell’ufficio tesseramenti, per addivenire ad un tesseramento più agevole e rapido.. Appare congrua, in ragione di ciò, recepita anche la dichiarazione del Presidente SODINI, di non avere mai impiegato il calciatore in gare ufficiali in ragione della non regolarità riscontrata, l’applicazione di Euro 77 di ammenda, qui richiamando anche l’analogia di vicende similari, con statuizione sovrapponibile. P.Q.M. Dichiara la responsabilità del SODINI Paolo, del calciatore SHARRA Marslind e della U.S. DINO Bianchi Pescia, in ordine alle contestazioni di cui in rubrica, e applica al primo la inibizione dalle attività federali per mesi uno; la squalifica al calciatore per mesi sei ed alla Società l’ammenda di Euro 77.-
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