COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 19 del 21/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA RECLAMO DELL’A.S. COMEANA AVVERSO REGOLARITA’ GARA COMEANA/NOVOLI DEL 3.11.2002 (1-1)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 19 del 21/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA RECLAMO DELL'A.S. COMEANA AVVERSO REGOLARITA' GARA COMEANA/NOVOLI DEL 3.11.2002 (1-1) Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.17 del 7.11.2002; -al termine della gara Comeana/Novoli svoltasi a Comeana (Prato) il 3 Novembre 2002, ed esattamente al 50' minuto del secondo tempo, il calciatore Guiggi Alessio del Novoli veniva ammonito per la seconda volta, ma non espulso, in quanto all'arbitro sfuggiva la precedente trascrizione sul cartoncino. Avverso la regolarita' della gara ha proposto quindi reclamo l'Associazione Sportiva Comeana, chiedendone la ripetizione, giacche' la permanenza nel campo stesso del giocatore da espellere aveva condizionato la competizione. Il reclamo va respinto. La presenza in campo e la partecipazione al gioco di un calciatore che non aveva piu' titolo per gareggiare sono in effetti incontestate. Ma e' altrettanto certo - dato il supplemento di rapporto arbitrale - che il calciatore espulso si trattenne sul campo per ''circa quindici secondi'' dopo che il gioco era ripreso. In tali circostanze l'orientamento della Commissione d'Appello Federale e' costante nel ritenere che non ricorrano gli estremi per comminare la perdita della gara con il punteggio di 0-2 ne' ordiare la ripetizione della gara stessa: basti infatti citare la decisione relativa all'appello del Foggia (in Com.Uff.n.30/C del 4.5.1983), per cui ''la presenza in campo, per brevissimo lasso di tempo (15'' circa), di un giocatore in soprannumero non esplica alcuna influenza decisiva sulla regolarita' dell'incontro''; come pure la corrispondente decisione relativa all'appello della Societa' Diavoli Taurianovese (in Com.Uff.n.35/C del 10.5.1 984). Per questi motivi il G.S., in reiezione del reclamo come innanzi proposto dall'A.S. Comeana di Comeana (Prato), convalida il risultato conseguito in campo nella gara Comeana/Novoli del 3.11.2002 (1-1). Ordina addebitarsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it