COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 19 del 21/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare: CAMPIONATO DI ECCELLENZA 028/03-gl. Gara Monteriggioni – Barberino Mugello (2-0) del 13/10/02. Campionato di Eccellenza. In C.U. Regionale Toscana n.14 del 17/10/02.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 19 del 21/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare: CAMPIONATO DI ECCELLENZA 028/03-gl. Gara Monteriggioni – Barberino Mugello (2-0) del 13/10/02. Campionato di Eccellenza. In C.U. Regionale Toscana n.14 del 17/10/02. Reclamo della Società Barberino Mugello contro la squalifica fino al 1/12/02 inflitta al calciatore Tavanti Gianluca il quale, espulso per doppia ammonizione, dopo la notifica, si avvicinava al D.G. battendogli per due volte il palmo della mano destra sul petto senza provocare dolore alcuno. Nel contempo profferiva frase irrisoria. La reclamante di fatto non disconosce il comportamento del proprio calciatore, tuttavia ritiene che la sanzione inflitta sia troppo severa in ordine al reale accadimento storico. Infatti il gesto del Tavanti sarebbe stato finalizzato a richiamare l’attenzione dell’arbitro e l’assoluta mancanza di dolore denota come il gesto, sia pure antisportivo, debba essere ridimensionato nella pena. La reclamante conclude per una riduzione della sanzione, chiedendo l’audizione avanti alla C.D. L’arbitro, nel supplemento di rapporto conferma la frase irriguardosa ed il gesto, ribadendo comunque l’assenza di dolore. All’udienza del 15/11/02 la reclamante si presentava avanti a questo Organo giudicante con la persona del segretario purtroppo sfornito di delega, pertanto le ragioni della stessa non potevano essere verbalizzate in quanto sarebbero state enunciate da soggetto inidoneo a rappresentare la Società. La C.D., esaminati gli atti ufficiali accoglie il reclamo. Ancora una volta questo Collegio tiene a ribadire che il malvezzo di venire a contatto con l’arbitro, sia pure per attirare la sua attenzione, deve essere censurato e sanzionato. Nel caso di specie si può ragionevolmente presumere che il gesto del calciatore possa rientrare nella categoria di quelli deprecabili, ma non violenti, dei quali tuttavia si può benissimo fare a meno. Nessuna attenuante invece per quanto riguarda le parole di scherno profferite verso l’arbitro. P.Q.M. La C.D. accoglie il reclamo riducendo la squalifica del calciatore Tavanti Gianluca dalla originaria data dell’ 1/12/02 alla data del 17/11/02 compreso. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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