COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 19 del 21/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 022/03-rn.Reclamo G.S. Quarata Avverso Squalifiche Migliorini Marco Fino Al 31122002 E Cincinelli Claudio Per 4 Gg. (C.U. N° 10 Del 910\2002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 19 del 21/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 022/03-rn.Reclamo G.S. Quarata Avverso Squalifiche Migliorini Marco Fino Al 31122002 E Cincinelli Claudio Per 4 Gg. (C.U. N° 10 Del 910\2002) Propone rituale reclamo il G.S. Pergine avverso i provvedimenti in oggetto comminati dal G.S. Provinciale di Arezzo con le seguenti motivazioni per il Migliorini:” A seguito di provvedimento di espulsione assunto nei confronti di un compagno da D.G. gli faceva incontro e, pur senza intento aggressivo, ma al solo fine di farlo recedere dalla propria decisione, lo prendeva a più riprese per il braccio sinistro, cercando di tirare a se il medesimo D.G. che al contrario cercava di allontanarsi, senza tuttavia procurargli lesione alcuna. Sanzione aggravata perché capitano.” Per il Cincinelli: “ Espulso per aver rivolto frasi ingiuriose al D.G., dopo la notifica del provvedimento, manteneva nei confronti del medesimo atteggiamento minaccioso”. La società reclamante nel proporre reclamo e nel chiedere una riduzione delle sanzioni impugnate, nega che il Cincinelli abbia offeso l’Arbitro e che abbia tenuto comportamento intimidatorio essendosi limitato a vibrate proteste, quanto al comportamento del Migliorini, conferma che lo stesso ebbe a prendere per un braccio il D.G., ma senza alcun intento lesivo, ma solo atto a fermarne la corsa per poter avere spiegazioni (in quanto capitano) sulla squalifica del compagno. La C.D. acquisito il supplemento di rapporto esaminati gli atti decide di accogliere parzialmente il reclamo. Nella riunione del 25 ottobre 2002 veniva esaminata per ragioni di opportunità e di tempi la squalifica a carico del calciatore Cincinelli, il reclamo veniva accolto reputandosi più congrue tre giornate di squalifica. Nella riunione del 15 novembre ’02 veniva esaminato il reclamo avverso la squalifica del capitano Migliorini. E’ indubbio che in fatti ascritti a responsabilità del calciatore siano avvenuti ed avvenuti nel modo che l’Arbitro descrive, infatti nemmeno la reclamante li contesta, lo stesso D.G. nel rapporto (e la cosa viene ripresa nella motivazione dal primo giudice), dà atto che l’intento del Migliorini non era lesivo, ma tendeva a richiamare l’attenzione dell’Arbitro evitando che si allontanasse per protestare avverso la squalifica del compagno. Orbene è fatto grave che un calciatore, oltretutto capitano, metta le mani addosso al D.G., anche se le sue intenzioni non sono violente. Naturalmente la valutazione del giudice dovrà essere più benevola o meno a seconda che si appalesino unitamente al comportamento, atteggiamenti ingiuriosi o intimidatori, o un intento lesivo, ma il mettere le mani addosso al D.G. resta un fatto estremamente grave che va severamente sanzionato. Il Giudice di primo grado ha nel caso di specie valutato correttamente i fatti ed irrogato una sanzione adeguata, che pertanto va confermata. P.Q.M. La C.D. in accoglimento parziale del reclamo riduce la squalifica a Cincinelli Claudio a 3 gg. e conferma la squalifica a carico di Migliorini Marco dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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