COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 19 del 21/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 053/03-rn. Reclamo Pol. Groppoli Mulazzo Avverso Squalifica A Frandi Marco Per 4 Gg. (C.U. N° 16 Del 31102002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 19 del 21/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 053/03-rn. Reclamo Pol. Groppoli Mulazzo Avverso Squalifica A Frandi Marco Per 4 Gg. (C.U. N° 16 Del 31102002) Propone rituale reclamo la Pol. Groppoli Mulazzo avverso al squalifica in oggetto comminata dal G.S. Regionale con la seguente motivazione: “Espulso per aver offeso un A.A., uscendo dal campo reiterava le offese minacciando lo stesso”. La società reclamante non smentisce i fatti e li conferma limitandosi a chiedere una riduzione della sanzione ed invitando la C.D. a valutare attentamente lo stato d’animo del calciatore “vulnerabile” per le vicende della partita. La C.D. esaminati gli atti decide di respingere il reclamo. La valutazione effettuata dal primo Giudice sui fatti ascritti a responsabilità del calciatore Frandi è del tutto esatta e l’accadimento accertato posto che nemmeno la reclamante lo contesto limitandosi a “rimettersi alla clemenza della C.D.”. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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