COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 19 del 21/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 043/03-vp. Reclamo del calciatore Geraci Marco, capitano della società Atletico Firenze Art, avverso alla squalifica fino al 17/03/2003 inflitta allo stesso dal G.S.Regionale. (C.U 14 del 17.10.2002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 19 del 21/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 043/03-vp. Reclamo del calciatore Geraci Marco, capitano della società Atletico Firenze Art, avverso alla squalifica fino al 17/03/2003 inflitta allo stesso dal G.S.Regionale. (C.U 14 del 17.10.2002) Il G.S. motivava la sanzione applicata ancorandola all’atto violento commesso dal Geraci, nel corso della competizione disputata in data 11/10/02 contro il C.S. Anchetta, consistito nell’avere spinto il D.G. con entrambe le mani sul petto facendolo indietreggiare di due passi. Il gesto sarebbe stato accompagnato da frasi ingiuriose pronunciate all’indirizzo dello stesso in contestazione ad una precedente decisione arbitrale, ulteriormente iterate dopo la notifica del provvedimento di espulsione. La sanzione risulta aggravata dalla qualifica di capitano rivestita dal Geraci. Ricorre l’impugnante sostenendo di avere solo “toccato” il D.G. che non sarebbe affatto indietreggiato anche perché di costituzione più robusta, ed aggiungendo inoltre di non avere mai pronunciato le frasi ingiuriose annotate nel rapporto di gara. La ricostruzione fornita non appare credibile. Le controdeduzioni successivamente fornite dal D.G. appaiono precise nel descrivere le modalità di esecuzione dei fatti. Il calciatore avrebbe mantenuto in campo un atteggiamento irriguardoso rivolgendosi sempre con una insolita familiarità ed aggressività nei confronti dell’arbitro. Lo stesso conferma in maniera puntuale l’episodio de quo, sottolineandone l’impossibile interpretazione ironica delle frasi pronunziate in campo. Non è dato inoltre comprendere quale significato fosse da attribuire al gesto descritto dal Geraci; infatti se l’atto fosse stato dettato dalla necessità di richiamare l’attenzione del D.G. non risulterebbe in alcun modo comprensibile la ragione per la quale il capitano dichiari nel reclamo di avere parlato, pronunziando espressioni “ironiche”, solo successivamente alla sua espulsione. La sanzione risulta pertanto corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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