COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 20 del 28/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARA: U.S. AUDAX BORGO SAN LORENZO-A.S. GALLIANESE DEL 17 NOVEMBRE 2002 (sospesa al 39′ del s.t. sul risultato di 0-2).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 20 del 28/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARA: U.S. AUDAX BORGO SAN LORENZO-A.S. GALLIANESE DEL 17 NOVEMBRE 2002 (sospesa al 39' del s.t. sul risultato di 0-2). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.19 del 21.11.2002; - il Giudice Sportivo esaminati gli atti ufficiali dai quali rileva che : -la gara e' stata sospesa dall'arbitro al 39' del secondo tempo e sul punteggio di 0 a 2 per la riduzione degli effettivi della squadra ospitante al di sotto del minimo regolamentare; -a seguito di una ''discussa'' realizzazione di una rete da parte della squadra avversaria un calciatore dell'Audax minacciava ed offendeva gli avversari mentre altri tre offendevano l'Arbitro; -il Direttore di gara, a questo punto, temendo che la situazione potesse ulteriormente degenerare, evitava la notifica ufficiale delle quattro espulsioni, che oltre a quelle gia' comminate in precedenza, avrebbero comunque segnato la fine della gara, preferendo sospenderla ritornando negli spogliatoi. Tutto cio' premesso: -ritiene questo Giudice Sportivo che l'Arbitro abbia fatto buon governo dell'art.64 commi 1 e 2 N.O.I.F. e della Regola 3 del Regolamento di Giuoco, per cui ricorrono a carico dell'U.S. Audax, responsabile della mancata prosecuzione della gara, gli estremi per l'applicazione del l'art.12 comma 1 C.G.S. per cui alla stessa deve essere inflitta la punizione sportiva della perdita dell'incontro col punteggio di 0-2 fermi restando i provvedimenti gia' assunti nei confronti dei tesserati e pubblicati sul Com. Uff.n.19.
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