COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 20 del 28/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA RECLAMO DELLA S.S. GREVIGIANA AVVERSO REGOLARITA’ GARA GREVIGIANA /RONTESE DEL 10.11.2002 (0-0).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 20 del 28/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA RECLAMO DELLA S.S. GREVIGIANA AVVERSO REGOLARITA' GARA GREVIGIANA /RONTESE DEL 10.11.2002 (0-0). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.18 del 14.11.2002; -la S.S. Grevigiana ha presentato reclamo a questo G.S. avverso la regolarita' della gara Grevigiana/Rontese del 10.11.2002 allo scopo di ottenere la punizione sportiva della perdita per 0-2 della gara a carico della Rontese per non aver fatto partecipare alla stessa i prescritti calciatori ''giovani'' (due nati dal 1' gennaio 1981 in poi ed uno nato dal 1' gennaio 1980 in poi). Nel corso della gara sopra indicata, come emerge univocamente dai documenti ufficiali, l'arbitro ha espulso (al 10' del secondo tempo) uno dei tre giocatori ''giovani'' in campo per la Rontese (giocatore Santini Damiano nato il 2.1.1982). A seguito di questa decisione la Rontese ha proseguito l'incontro senza la presenza in campo di un giovane compreso entro la fascia di eta' fissata dalla norma dettata con Com.Uff. n.1 del 4.7.2002 dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana, sulla base della normativa fissata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il Campionato di 2' Categoria 2002/2003. Questo Giudice Sportivo ritiene non sussistere una situazione di inosservanza della citata disposizione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale per cui il reclamo va respinto. Trattando infatti sulle questioni di merito e giuridiche e' di tutta evidenza che la normativa dettata dalla Lega Nazionale Dilettanti (sopra citata), mentre impone la presenza per tutta la gara dei ''giovani'' , introduce una limitazione esplicita. Si afferma, infatti che ''debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state effettuate tutte le sostituzioni consentite, il caso di infortunio'' de i calciatori ''giovani''. La norma derogatoria considera possibile la sostituzione del giovane infortunato ma, evidentemente, ritiene esclusa l'ipotesi della ''espulsione''. Nel caso di espulsione del calciatore ''giovane'' la normativa si intende comunque rispettata se questi era in campo dall'inizio della gara e fino al momento della decisione arbitrale. In modo coerente con la presente decisione la C.A.F. si e', pertanto, pronunciata, fra l'altro, con decisione del 19.12.1996 (Comunicato Ufficiale n.13/C - App.Pol. Paceco). Per questi motivi il Giudice Sportivo respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Grevigiana di Greve in Chianti (Firenze) ed ordina l'incameramento della tassa.
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