COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 20 del 28/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 042/03-cr. Reclamo della Pol. Battifolle avverso dec. del G.S Provinciale di Arezzo. inibizione Camaiani Claudio fino al 31.03.2003 (C.U 12 del 23.10.2002 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 20 del 28/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 042/03-cr. Reclamo della Pol. Battifolle avverso dec. del G.S Provinciale di Arezzo. inibizione Camaiani Claudio fino al 31.03.2003 (C.U 12 del 23.10.2002 ) Il G.S provinciale di Arezzo , chiamoato a pronunciarsi in merito alla gara Battifolle – Montesansavino del 20.10.2002 , inibiva Camaiani Claudio che nell’occasione ricopriva il ruolo di assistente di parte. Riferisce l ‘arbitro come al 31” del primo tempo , ha dovuto espellere il dirigente in quanto contestava platealmente una sua decisione ( bestemmiava sbattendo a terra la bandierina) e da quel momento , a piu’ riprese , lo stesso , ha offeso e minacciato sia lo stesso arbitro che i calciatori avversari fino alla fine della gara rientrando anche in campo. Reclama la societa’ di appartenenza del dirigente inibito , sostenendo che il Camaiani , una volta espulso , non e’ mai rientrato sul terreno di gioco ma e’ sempre rimasto all’esterno lungo la rete di recinzione ed inoltre ritine troppo pesante la sanzione inflitta in primo grado essendosi trattato solo di parole , pronunciate per lo piu’ da una posizione estranea al terreno di giuoco. Letti gli atti compreso il supplemento di rapporto qui inoltrato dove il D.G conferma sostanzialmente quanto gia’ evidenziato nel rapporto di gara , la C.D decide di accogliere il reclamo. Pur biasimando il comportamento del Camaiani che non trova nessuna giustificazione anche per il ruolo ricoperto ( Dirigente assistente del D.G) , i fatti addebitati anche se reiterati nel tempo appaiono privi di qualsiasi intento lesivo e se , come detto , meritano senz’altro una punizione afflittiva , il collegio la ritiene equa stimandola in mesi tre di inibizione. P.Q.M La C.D accoglie il reclamo riducendo la inibizione di Camaiani Claudio fino a tutto il 23.01.2003. Ordina la restituzione della tassa versata.
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