COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 20 del 28/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 024/03-rg. Reclamo della U.S Pieve San Paolo avverso dec. del G. S Provinciale di Lucca . Esito gara Veneri calcio – Pieve San Paolo del 05.10.2002. Ripetizione (C.U 13 del 10.10.2002)
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N. 20 del 28/11/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
024/03-rg. Reclamo della U.S Pieve San Paolo avverso dec. del G. S Provinciale di Lucca . Esito gara Veneri calcio – Pieve San Paolo del 05.10.2002. Ripetizione (C.U 13 del 10.10.2002)
Il G.S , esaminati gli atti della gara “Veneri calcio – Pieve San Paolo “ valida per il campionato provinciale di terza categoria , terminata con il punteggio di 2-3 , disponeva la ripetizione dell’incontro. Tale provvedimento si rendeva necessario in quanto , il D.G , espelleva per errore il calciatore Tamagnini Nicola del Pieve San Paolo , anziche’ il calciatore della medesima societa’ Biagi Alessandro.
Propone reclamola “U.S Pieve San Paolo “ , chiedendo la conferma del risultato acquisito sul campo.A sostegno della propria richiesta , la societa’ in questione pone l’accento sul fatto che l’arbitro , non avrebbe commesso un errore tecnico ma un mero sbaglio . Infatti , secondo la reclamante , il D.G , al momento dell’espulsione del calciatore Tamagnini Nicola , reo di aver pronunciato la frase “ arbitro fuorigioco” , era convinto della decisione presa . Convinzione che sarebbe venuta meno soltanto a fine gara con l’autodenuncia del calciatore Biagi Alessandro.
Per tale motivo secondo la ricorrente , la decisione del D.G , non puo’ aver influito sulla validita’ dell’incontro , in quanto fino a fine gara egli era sicuro di aver preso una decisione corretta.
Esaminata la documentazione in atti , questa C.D non puo’ che confermare la decisione del G.S. Quanto sostenuto dalla ricorrente , viene smentito dalla semplice lettura del rapporto di gara , dove il D.G afferma di essersi reso conto dell’errore commesso appena un minuto dopo l’espulsione del Tamagnini. Pertanto tutta la tesi difensiva della ricorrente appare privo di fondamento . Nella fattispecie il G.S si e’ giustamente limitato a prendere atto dell’errore certificato dall’arbitro ritenendolo influente sulla validita’ della gara.
P.Q.M
La C.D respinge il reclamo ordinando l’incameramento della tassa versata.
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