COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 21 del 5/12/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 16.-RECLAMO DEL F.C. LA QUERCE AVVERSO REGOLARITA’ GARA LA QUERCE/GREVIGIANA DEL 17.11.2002 (0-1)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 21 del 5/12/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 16.-RECLAMO DEL F.C. LA QUERCE AVVERSO REGOLARITA' GARA LA QUERCE/GREVIGIANA DEL 17.11.2002 (0-1) Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.19 del 21.11.2002; -il F.C. La Querce chiede infliggersi alla societa' Grevigiana la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, avendo la stessa, nell'operare le sostituzioni consentite, disatteso dal 34' del 2' tempo al 37' del 2' tempo, la normativa pubblicata sul Com.Uff. n.1 del 4.7.2 002 impiegando solo uno dei due calciatori nati dopo l'1.1.1982 e violando l'art.34 e 34 bis N.O.I.F.. Il reclamo e' fondato e va accolto. L'art.34 bis N.O.I.F. al secondo comma recita: il mancato impiego dei calciatori alle gare, in violazione degli obblighi stabiliti dall'ordinamento interno delle Leghe, comporta l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal previgente art.7 comma 5 (attuale art.12 comma 5 C.G.S.). Dalla lettura del referto di gara risulta che al 34' del secondo tempo la Grevigiana ha sostituito il n.11 Chu Yen Iacopo, nato il 20.8.1982 , con il n.16 De Toni Matteo nato il 18.7.1981; la squadra quindi e' rimasta con un solo giocatore nato dopo l'1.1.1982, violando la normativa pubblicata sul Com.U.ff. n.1 del 4.7.2002 che impone per ogni squadra la presenza contemporanea in campo di n.2 calciatori nati dopo l'1. 1.1982 ed uno nato dall'1.1.1981 in poi. Per questi motivi il G.S. accoglie il reclamo come innanzi proposto da l F.C. La Querce di Prato adottando nei confronti della S.S. Grevigiana la sanzione della perdita della gara per 0-2. Infligge alla stessa l 'ammenda di 30 Euro per aver presentato in distinta il nominativo di u n calciatore con generalita' incomplete. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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