COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 21 del 5/12/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 062/03- pv. Reclamo della Società A.C. Atletico Santacroce, avverso alla squalifica per quatto gare effettive inflitta dal G.S. al giocatore Antonio Napoli.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 21 del 5/12/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 062/03- pv. Reclamo della Società A.C. Atletico Santacroce, avverso alla squalifica per quatto gare effettive inflitta dal G.S. al giocatore Antonio Napoli. Nella partita disputatasi in data 3/11/2002 tra le Società A.C. Atletico Santacroce ed F.C. Estudiantes al 32esimo del secondo tempo il D.G. espelleva il calciatore Antonio Napoli per avere colpito a gioco fermo, come da referto arbitrale in atti, il giocatore avversario Gianni Neri. La Società ricorre eccependo la dinamica dei fatti e rilevando che nel referto del D.G. vi prova documentale di un’altra sanzione comminata al Sig. Giannelli Marco, asseritamente avvenuta in un’altra posizione del campo, sempre al 32esimo del secondo tempo. La società rileva inoltre che la dovizia dei particolari utilizzata dall’arbitro per descrivere le due situazioni si scontrerebbe logicamente con la contemporaneità delle condotte. Rileva che il Referto arbitrale non è certamente mai frutto di una compilazione del D.G. nel corso della gara, tempo nel quale il Direttore ha l’obbligo invece di mantenere una continua e costante vigilanza del terreno di gioco, ma, al contrario, un resoconto necessariamente successivo ai fatti ai quali ha personalmente assistito. Inoltre la collocazione temporale viene identificata con il minuto di gioco, necessariamente composto di sessanta secondi, tempo più che sufficiente all’arbitro per constatare infrazioni diverse in diversi punti del campo. Peraltro in atti non vi è alcuna prova della distanza lamentata tra i due episodi. L’atto violento deve quindi attribuirsi ad una condotta particolarmente grave (ne è prova nello stesso reclamo dove viene descritto il ricovero al pronto soccorso del calciatore colpito e la relativa diagnosi) la cui sanzione minima risulta essere quella correttamente applicata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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