COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 21 del 5/12/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 048/03-sa.Impugnazione proposta in proprio dal calciatore FANTOZZI Luca, tesserato della Soc. Polisportiva Alberese, avverso la squalifica inflittagli dal G.S. Regionale per anni due, fino al 24 ottobre 2004 (Com. Uff. n. 15 del 24 ottobre 2002).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 21 del 5/12/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 048/03-sa.Impugnazione proposta in proprio dal calciatore FANTOZZI Luca, tesserato della Soc. Polisportiva Alberese, avverso la squalifica inflittagli dal G.S. Regionale per anni due, fino al 24 ottobre 2004 (Com. Uff. n. 15 del 24 ottobre 2002). Con rituale gravame, il predetto tesserato adiva questa C.D., chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta, che il G.S. regionale aveva così motivato: “Espulso per doppia ammonizione, dopo la notifica, offendeva e minacciava il DG. Mentre si allontanava dal terreno di gioco reiterava le minacce. A fine gara, mentre il DG si apprestava a lasciare il complesso sportivo, con la sua auto, posta in modo da ostruire il passaggio, costringeva il predetto a fermarsi. Uscito dalla macchina si avvicinava al DG reiterando le offese e le minacce. Di poi colpiva con tre piccoli schiaffi sul collo il predetto senza procurargli dolore. Successivamente tornava verso la propria auto, ma improvvisamente tornava indietro e dava un forte colpo allo sportello aperto dell’auto dell’arbitro che, chiudendosi violentemente, colpiva quest’ultimo al braccio sinistro causando intenso e persistente dolore al polso e alla spalla. Allontanato da un dirigente si avvicinava nuovamente all’autovettura del D.G. e colpiva il vetro del finestrino per quattro volte con il dito indice reiterando le offese e le minacce”- Deduceva il reclamante, in rito, che la vicenda - collocata al di fuori della gara e dell’ambito dell’impianto sportivo - sfuggiva alla giurisdizione del Giudice sportivo, posto che l’arbitro non avrebbe avuto potere / dovere di segnalare fatti verificatisi al di fuori di tali contesti, e con l’avvenimento agonistico da tempo concluso. In fatto, offriva una versione dell’accaduto complessa ed articolata, precisando che il momento centrale della vicenda, sarebbe accaduto in uno slargo/parcheggio, posto a circa duecento metri dall’impianto di Pontieri; l’arbitro che già si trovava sul posto - con l’auto ferma – incrociava il di lui sguardo, all’atto di passare con la propria vettura, a bordo della quale si trovava anche un compagno di squadra con il quale si stava allontanando verso casa, al termine dell’incontro. Ribadiva che il tratto di strada era particolarmente stretto, e che in alcun modo avrebbe ostruito l’incedere della vettura del DG, in quanto già in sosta, affermando quindi che sarebbe stato il DG a richiamarne l’attenzione, peraltro con gesti ed espressioni verbali del tutto pretestuosi e provocatori. Malauguratamente aveva “accettato” tale provocazione, scendendo dal proprio mezzo e dirigendosi verso l’arbitro. L’incontro con questo si sarebbe protratto per un paio di minuti, solo verbalmente, sia pure con frasi “pesanti” anche da parte sua. Negava di avere dato i tre “schiaffetti” sul collo all’arbitro, anche perché questo era in piedi tra la vettura e lo sportello già aperto; dichiarava, infine, che, all’atto del rientro nell’abitacolo da parte del DG, avrebbe effettivamente “accompagnato” la chiusura dello sportello con fare stizzoso, manovra che, peraltro, il DG aveva quasi completato, essendosi già posto a sedere sul sedile lato guida e, con il braccio, traendo a sé lo sportello medesimo. L’arbitro chiaramente aveva descritto, nel rapporto, l’accaduto, esattamente nei termini sintetizzati dalla decisione del GS Regionale. Nel diffuso supplemento, inoltrato a questa CD che aveva sollecitato chiarimenti sul fatto, secondo prassi - anche riepilogando i poteri / doveri del DG e l’ambito di estrinsecazione degli stessi, ovviamente premettendo come l’applicazione e l’interpretazione della normativa sia necessariamente rimessa all’Organo di Giustizia – ne ha sostanzialmente confermato la dinamica, come sopra articolata e descritta nella motivazione del Giudice di primo grado. In primo luogo, questo Collegio ribadisce la sicura giurisdizione di questi Organi di giustizia sui fatti in esame, in quanto riconducibili al “dopo gara”, ed avvenuti in circostanze spazio - temporali del tutto contigue allo svolgimento della stessa, oltre che causalmente collegati alla medesima, in ragione dei provvedimenti disciplinari e delle decisioni tecniche adottate dal DG durante l’incontro, anche nei confronti del stesso tesserato FANTOZZI. E’ utile ribadire come, ai sensi della Regola 5 del Regolamento del Gioco del Calcio, parte integrante della normativa federale ufficiale, al punto 4), si affermi che: “…l’autorità dell’arbitro e l’esercizio dei poteri che gli sono conferiti, per questioni di carattere disciplinare, iniziano dal momento in cui egli giunge nell’area comprendente il terreno di gioco, gli spogliatoi, tutti i locali annessi, e termina allorquando se ne sarà definitivamente allontanato. L’arbitro comunque è tenuto a menzionare nel proprio rapporto qualsiasi infrazione verificatasi anche lontano dal terreno di gioco o dalla sede della gara”. Al punto 7) della regola ora citata, si ribadiscono tali compiti “istituzionali” del DG (anzi, se ne ampia la portata, potendosi ravvisare anche la estrinsecazione per i fatti “eccentrici” alla gara) precisandosi che “…E’ dovere dell’arbitro…informare senza indugio la Federazione di atti o fatti, compiuti da parte di chiunque, contro i principi della lealtà e della probità sportiva…”.- Passando al merito della decisione - tenuto conto della fede privilegiata da riconoscersi alla versione arbitrale (rispetto ad altra diversa e/o contrastante) che deriva da espressa disposizione delle carte federali, a cui si aggiunge la linearità del racconto, riportato dal medesimo D.G. negli atti a sua firma, puntuale nella descrizione dell’accaduto in suo danno, che, pertanto, è credibile anche intrinsecamente – può, comunque, darsi ragionevole ingresso a talune delle argomentazioni difensive del reclamante, su “due segmenti” della vicenda, peraltro di portata significativa anche ai fini dell’apprezzamento sanzionatorio qui da estrinsecarsi. In altri termini, possono preliminarmente dirsi acquisiti: le espressioni verbali indebite ed i colpi sul vetro dell’abitacolo, avendo il FANTOZZI ammesso una pluralità di offese e minacce nel dispiegarsi dell’accaduto, e di avere toccato vibratamente il tetto ed i vetri della vettura dell’arbitro con il dito indice; analogamente, non sono efficacemente contestabili i “tre schiaffetti” sul collo del DG, essendosi il reclamante limitato a dire, sul punto, che tali azioni sarebbero illogiche, in quanto agevolmente avrebbe potuto infierire con colpi più diretti e comodamente estrinsecabili al volto; la condotta appare dunque pienamente ascrivibile al tesserato. Quest’ultima, tuttavia, può essere valutata dal Collegio con una portata riconducibile alla grave mancanza di rispetto, dileggiatrice, verso il DG, piuttosto che vessatoria e fisicamente pregiudizievole verso la persona. Non pare, invece, conclamata l’azione ostruzionistica del FANTOZZI per impedire il tragitto della macchina dell’arbitro. Ed invero, quest’ultimo, nel supplemento di rapporto, potendosi soffermare con maggiore dettaglio sui fatti, indica che gli stessi sono accaduti “…nel parcheggio situato nelle prossimità del campo di gioco di Montieri…” e, quel che maggiormente rileva, descrive la sua persona ferma nei pressi o all’interno della vettura ivi in sosta. Tale dato circostanziale è di rilevo perché in primo luogo elide (o quanto meno, non risulta supportata da certezza) una delle condotte indebite del tesserato, tra le più gravi che hanno determinato una così severa sanzione da parte del primo giudice, il quale aveva a sua disposizione, al fine del decidere, solo il rapporto gara, che sul punto riporta l’arrivo della vettura del FANTOZZI ed il suo posizionarsi all’inizio dell’area di sosta (quindi interpretabile come potenziale ostacolo alla uscita dal parcheggio); in secondo luogo, attenua la “preordinazione” complessiva del soggetto a sostegno del suo agire immediatamente successivo, anche se poi rivelatosi comunque “non conforme”. Infine, sul decisivo momento del gesto di violenza estrinsecato sullo sportello della macchina dell’arbitro, deve riscontrarsi una sostanziale coincidenza descrittiva tra le “due parti”. In definitiva, il FANTOZZI ammette di avere sbattuto la portiera accompagnandone la chiusura già “avviata” dal DG, mentre questi si posizionava all’interno dell’abitacolo e con il di lui braccio intento a chiudersi dentro, per avviare il motore; ciò facendo è del tutto plausibile ( anche per tale ricostruzione) che abbia recato significativo dolore al braccio ed alla spalla dell’arbitro, essendo l’arto già in trazione/ contrazione, unito a tale parte meccanica, che, sospinta con forza, ne ha determinato sicuro contraccolpo. Ciò posto, l’arbitro non inserisce elementi di fatto che possano escludere la tesi difensiva, secondo la quale, tale gesto avesse lo scopo diretto di “affrettarne la partenza”, cioè di “…mandarlo a quel paese…”, anche se in modo del tutto concitato, per ciò solo manifestamente violento “verso la cosa”, senza una prova certa della sua volontà di arrecare, in modo intenzionale, danno fisico all’antagonista, quale conseguenza che pure il FANTOZZI (colposamente o incidentalmente) ben si poteva rappresentare come verificabile. Tutto ciò evidenziato, la qui rivalutata portata complessiva dei fatti depone per una determinazione sanzionatoria più contenuta rispetto a quella sancita e motivata dal primo giudice, valutati anche in non rilevanti pregiudizi fisici arrecati (che in quanto tali, a contrariis, depongono ulteriormente per un approccio volitivo indebito, meno eclatante). Pertanto, la sanzione, come inflitta dal GS, può essere ridotta, apparendo congrua e proporzionata –quella da stabilirsi complessivamente in anni uno e mesi uno di squalifica e cioè fino al 24 novembre 2003. P.Q.M. Accogliendo il reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore FANTOZZI LUCA stabilendola fino al 24 novembre 2003 ( anziché fino al 24 ottobre 2004, come stabilito dal G.S. regionale) . Dispone restituirsi la relativa tassa.
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