COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 22 del 12/12/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARA:MARLANA CALCIO/FORROTTOLI DEL 1 DICEMBRE 2002 (sospesa al 1 minuto di recupero del s.t. sul risultato di 1-2).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 22 del 12/12/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARA:MARLANA CALCIO/FORROTTOLI DEL 1 DICEMBRE 2002 (sospesa al 1 minuto di recupero del s.t. sul risultato di 1-2). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.21 del 5.12.2002; -il Giudice Sportivo esaminati gli atti ufficiali della gara in epigrafe; -rilevato che dalle dichiarazioni dell'arbitro, ed in particolare dal supplemento di rapporto in data 6.12.2002, risulta che la partita venne sospesa per due ordini di motivi: per l'impossibilita' di farla proseguire nel caso fossero espulsi i quattro giocatori identificati dall' arbitro e per le condizioni obiettive determinatesi a seguito delle in temperanze subite dal direttore di gara ad opera di calciatori del G.S . Marliana Calcio; -constatato come sia evidente che la decisione dell'arbitro di omettere l'esibizione del cartellino rosso ai quattro calciatori da espellere fu determinata proprio dalla situazione di pericolo per la sua incolumita' che si era creata nelle circostanze dettagliatamente descritte negli atti sopra richiamati; -ritenuto che tali circostanze, complessivamente valutate, concretizza vano senza dubbio motivi sufficienti a legittimare la sospensione definitiva della gara a norma dell'art.64 delle N.O.I.F.. Tutto cio' premesso, il G.S. infligge al G.S. Marliana Calcio, quale responsabile dell'anticipata conclusione dell'incontro, la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, fermi restando i provvedimenti assunti a carico di Societa', Dirigenti e calciatori pubblicati sul Com. Uff. n.21 ed in separata ma contestuale parte del presente Comunicato Ufficiale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it