COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 22 del 12/12/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare: CAMPIONATO DI ECCELLENZA 059/03-vp. Reclamo della Società S.C. Sestese Calcio, avverso alla squalifica fino al 29/12/2002 inflitta dal G.S. all’allenatore Fattori Sauro( C.U. n. 18 del 14.11.2002).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 22 del 12/12/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare: CAMPIONATO DI ECCELLENZA 059/03-vp. Reclamo della Società S.C. Sestese Calcio, avverso alla squalifica fino al 29/12/2002 inflitta dal G.S. all’allenatore Fattori Sauro( C.U. n. 18 del 14.11.2002). Con rituale e tempestivo gravame la società S.C. Sestese Calcio adiva questa C.D. contestando la decisione del G.S. specificata in epigrafe ed ancorata al comportamento offensivo ed irriguardoso dell’allenatore nei confronti della terna arbitrale durante l’incontro disputatosi in data 10/11/2002 contro la Società S. Donato in Poggio. L’impugnante indicava il malinteso che aveva dato luogo alla segnalazione di cui al referto arbitrale, sia per quanto concerne le specifiche frasi pronunziate in campo, sia per quanto riguarda l’episodio di gioco che avrebbe dato luogo alla reazione dell’intera panchina. La ricostruzione fornita non appare credibile. Sul punto, il supplemento della terna arbitrale respinge, punto per punto, quanto reclamato dalla società S.C. Sestese Calcio descrivendo, in maniera precisa e del tutto verosimile, l’atteggiamento provocatorio, di sistematica contestazione della squadra ospite che non riusciva ad essere mitigato nemmeno dai numerosissimi richiami del D.G. e dei suoi assistenti, riportando inoltre chiarezza cronologica agli episodi descritti nel referto. La sanzione applicata dal G.S. risulta pertanto corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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