COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 23 del 19/12/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo COPPA TOSCANA 2 CATEGORIA RECLAMO DELLA U.S. ANTELLA ’99 AVVERSO REGOLARITA’ GARA GALLIANESE/ANTELLA ’99 DEL 5.12.2002 (1-0).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 23 del 19/12/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo COPPA TOSCANA 2 CATEGORIA RECLAMO DELLA U.S. ANTELLA '99 AVVERSO REGOLARITA' GARA GALLIANESE/ANTELLA '99 DEL 5.12.2002 (1-0). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.22 del 12.12.2002; -la gara di Coppa Toscana Gallianese/Antella '99 si e' disputata il 5 dicembre 2002 e si e' conclusa con il risultato di 1-0. L'U.S. Antella '99 inoltra reclamo a questo Giudice sportivo e, sull'assunto di una errata applicazione regolamentare da parte dell'arbitro sulla realizzazione di una rete in occasione di un rigore, deduceva l'invalidazione della gara. Il proposto reclamo va dichiarato inammissibile. Stabilisce, invero, l 'art.24 comma 3 C.G.S. che i Giudice Sportivi giudicano in primo grado sulla regolarita' di svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalita ' tecnica di questi ai sensi della Regola 5 del Regolamento di Giuoco. Pertanto, letti i motivi del reclamo, questo Giudice Sportivo deve astenersi dal passare all'esame di merito e limitarsi ad una pronuncia di inammissibilita' atteso che il reclamo si riferisce ad un fatto che ha portato alla validita' di una realizzazione di rete su calcio di rigore e che quindi involge una decisione di natura tecnica assunta in campo dall'Arbitro. Ne consegue l'inammissibilita' del reclamo con l'addebito della tassa relativa. Per questi motivi il G.S. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Antella '99 di Antella (Firenze) ed ordina addebitarsi la tassa di reclamo.
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