COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 23 del 19/12/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 73/03-gc. Reclamo Presentato Dall’a.S. Comeana Avverso La Decisione Del G.S. Regionale. Esito Gara Della Gara Comeana – Novoli Del 3.11.2002. (C.U. N° 19 Del 21.11.2002)
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N. 23 del 19/12/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
73/03-gc. Reclamo Presentato Dall’a.S. Comeana Avverso La Decisione Del G.S. Regionale. Esito Gara Della Gara Comeana – Novoli Del 3.11.2002. (C.U. N° 19 Del 21.11.2002)
Al termine della gara Comeana / Novoli del 3 novembre 2002, esattamente al 50° minuto del secondo tempo, il calciatore Guiggi del Novoli veniva ammonito per la seconda volta, ma non espulso, in quanto all’arbitro sfuggiva la precedente trascrizione sul cartoncino. Avverso la regolarità della gara proponeva reclamo al G.S. l’A.S. Comeana, chiedendone la ripetizione, giacchè la permanenza nel campo stesso del giocatore da espellere aveva condizionato la competizione.
Il Giudice Sportivo respingeva il reclamo, motivando la propria decisione con la considerazione che il giocatore fosse rimasto in campo per soli quindici secondi, dopo che il gioco era ripreso, richiamando altresì il consolidato orientamento della Commissione d’Appello Federale nel ritenere che la presenza in campo, per brevissimo tempo, di un giocatore in soprannumero non esplica alcuna influenza decisiva sulla regolarità dell’incontro.
Propone quindi gravame la società sportiva, contestando le motivazioni del Primo Giudice. In sostanza la reclamante ribadisce la propria tesi asserendo che il tempo di permanenza in campo del Guiggi sia stato senz’altro superiore ai quindici secondi e che la società si è trovata nell’impossibilità di sfruttare la propria superiorità numerica al fine di cambiare il risultato della gara, fino a quel momento in pareggio.
Conclude con la richiesta di audizione personale.
All’odierna udienza la società insiste nel contestare la decisione del G.S., asserendo come inverosimile la precisione del D.G. nel determinare il tempo di permanenza in campo del giocatore; ribadisce, altresì, quanto già esposto sul mancato beneficio della superiorità numerica.
Il reclamo non può essere accolto.
La decisione del Giudice Sportivo appare legittima, confortata da una puntuale istruttoria e dal determinante contributo del direttore di gara. Quest’ultimo, accortosi dell’errore fin dal momento della stesura del primo referto, ha poi confermato allo stesso G.S. come il Guiggi fosse rimasto in campo per il tempo già indicato, e che non abbia avuto modo di intervenire sul pallone, giocato al solo fine di consentire di battere un calcio di punizione che non è risultato neppure deviato. Al momento della rimessa in gioco del pallone, poi, veniva fischiata la fine della gara.
Alla luce di quanto sopra, appare evidente come la presenza in campo del tesserato sia stata realmente e di fatto ininfluente, per la concomitanza della sua brevissima durata e per la particolare fase di gioco in cui è avvenuta.
La Commissione, quindi, ritiene la presenza in campo del Guiggi del tutto ininfluente sull’esito gara, trovando conforto, in questa valutazione, dall’orientamento costante della C.A.F. .
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone l’incameramento della relativa tassa.
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