COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 23 del 19/12/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 77/03-pv. Reclamo della Società Polisportiva Prato Nord, avverso alla squalifica per quattro gare effettive inflitta dal G.S. al giocatore Pettinari Luca (C.U. n. 20 del 28/11/2002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 23 del 19/12/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 77/03-pv. Reclamo della Società Polisportiva Prato Nord, avverso alla squalifica per quattro gare effettive inflitta dal G.S. al giocatore Pettinari Luca (C.U. n. 20 del 28/11/2002) Nella partita disputatasi, in data 24/11/2002, tra le Società Polisportiva Prato Nord e Prato 2000, al trentesimo del secondo tempo, il D.G. espelleva il calciatore Pettinari Luca per doppia ammonizione. Il calciatore colpito dal provvedimento arbitrale, nell’atto di abbandonare il terreno di gioco, si rivolgeva nei confronti del D.G., come adeguatamente documentato dal referto in atti, pronunziando frasi ingiuriose ed offensive. La Società ricorre eccependo la dinamica dei fatti e contestando un errore arbitrale nell’identificazione del calciatore de quo confuso con altro giocatore. Avanza inoltre una ulteriore richiesta di riduzione della sanzione sottolineando una severità eccessiva nella squalifica che ha dato origine al reclamo. Entrambi i motivi per cui è gravame risultano non condivisibili. Il G.S. ha correttamente e ritualmente contattato il D.G. per le vie brevi provvedendo ad inviare allo stesso copia delle foto dei due giocatori. Il D.G. ha riconosciuto nel Pettinari il calciatore autore dei fatti sopra descritti dandone doppia comunicazione, telefonica e documentale, agli organi di competenza. La sanzione risulta infine assolutamente conforme alla giurisprudenza sportiva consolidata nel sanzionare con tre giornate le offese e le minacce rivolte al D.G. oltre alla giornata relativa al provvedimento arbitrale. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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