COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 24 del 2/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 066/03—- Oggetto: Reclamo della Società Polisportiva Sulpizia Pieve Santo Stefano avverso alla squalifiche inflitte dal G.S. rispettivamente fino al 21/05/2005 per il giocatore Ferrara Christian e fino al 21/11/2005 per il giocatore Falasconi Giorgio (C.U. n. 19 del 21/11/2002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 24 del 2/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 066/03---- Oggetto: Reclamo della Società Polisportiva Sulpizia Pieve Santo Stefano avverso alla squalifiche inflitte dal G.S. rispettivamente fino al 21/05/2005 per il giocatore Ferrara Christian e fino al 21/11/2005 per il giocatore Falasconi Giorgio (C.U. n. 19 del 21/11/2002) Con rituale e tempestivo gravame la società in oggetto adiva la C.D. per entrambe le sanzioni irrogate dal G.S. chiedendo la riduzione della squalifica irrogata al giocatore Ferrara Christian e l’annullamento della squalifica inflitta al giocatore Falasconi Giorgio. I fatti si riferiscono all’incontro disputatosi in data 17/11/2002 tra la Società Giovi Arezzo Nord e la Società Polisportiva Sulpizia quando, al 32esimo del secondo tempo la società ospite reclamò vivacemente in ordine ad una presunta irregolarità nella rete convalidata all’avversario. L’arbitro, affrontato inizialmente dal capitano Ferrara Christian come di seguito meglio specificato, fu accerchiato da alcuni giocatori e colpito violentemente alla nuca da un pugno. Per rendere maggiormente chiara l’esposizione dei fatti è opportuno distinguere le posizioni dei due giocatori. Ferrara Christian. Nel comunicato ufficiale il G.S. motiva la sanzione perché “Si dirigeva con fare minaccioso verso il D.G. spingendolo violentemente con le mani sul petto facendolo indietreggiare di due metri e barcollare. Alla notifica della conseguente espulsione dava un forte schiaffo sulla nuca dell’arbitro tanto da provocargli immediato e forte dolore. Nel contempo lo offendeva. Sanzione aggravata in quanto capitano. Successivamente il D.G. a seguito di ulteriore aggressione fisica ad opera di altro tesserato accusava emicrania e dolore in zona oculare tanto da costringerlo a ricorrere a cure ospedaliere. Viene acquisito agli atti referto medico di gg. 6 s.c..” La società nel reclamo eccepisce la lievità del fatto sottolineando che il Ferrara avrebbe “appoggiato il palmo delle mani prima sul petto e poi sulla nuca dell’arbitro, ma non in maniera violenta”. La C.D. rileva che il D.G., chiamato a chiarimenti, pur confermando la dinamica dei fatti, ed in special modo la spinta ricevuta, ha ridimensionato quanto rilevato nel rapporto di gara in relazione alla violenza del colpo ricevuto al quale poteva essere attribuito il significato di un gesto di stizza o di scherno. La vicenda impone pertanto una rivalutazione della sanzione irrogata con riferimento alle nuove risultanze istruttorie che mettono in luce un quadro decisamente meno aggressivo e violento, apparendo congrua, pertanto, la riduzione della squalifica ad anni uno e mesi due. Falasconi Giorgio La sanzione irrogata dal G.S. al calciatore Falasconi veniva così motivata “Correva verso il D.G. con fare minaccioso e deciso e lo colpiva con un pugno alla nuca provocandogli forte dolore e momentaneo stato confusionale. Alla notifica della conseguente espulsione offendeva l'arbitro. Successivamente il D.G. anche a seguito di una precedente aggressione fisica ad opera di altro tesserato accusava emicrania e dolore in zona oculare tanto da costringerlo a ricorrere a cure ospedaliere. Viene acquisito agli atti referto medico di gg. 6 s.c..” La Società pur non contestando i fatti, eccepisce nel reclamo un errore nell’identificazione del calciatore che avrebbe colpito il D.G. allegando al ricorso ben quattordici dichiarazioni (undici giocatori ed un tesserato della Polisportiva Sulpizia oltre due giocatori che disputarono l’incontro de quo appartenenti alla Società Giovi Arezzo Nord) che attestano l’estraneità del Falasconi agli episodi di violenza invocando comunque una riduzione della sanzione ritenuta sproporzionata ed eccessiva. E’ opportuno segnalare che una di queste dichiarazioni appartiene a Bigiarini Enrico, calciatore della reclamante che si addebita l’intera responsabilità del gesto violento. In ordine ad una espressa richiesta contenuta nell’impugnazione – e reiterata a verbale di udienza prima del suo espletamento - la C.D. provvedeva a convocare l’arbitro per effettuare una ricognizione personale. Alla data fissata per il riconoscimento la società, nonostante fosse stata espressamente richiesta la necessaria presenza dei due calciatori interessati più un terzo, si presentava solo con i giocatori Falasconi e Bigiarini. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. La C.D. ha però il dovere di precisare preliminarmente che le dichiarazioni di ben quattordici persone (dichiarazioni che presentano comunque inquietanti omogeneità nella compilazione), in quanto contributi testimoniali, non costituiscono prova ammessa nel procedimento sportivo, per espresso divieto delle Carte federali ; dichiarazioni che, in ogni caso, contrastano con la fede privilegiata garantita dalle stesse Carte federali alla versione arbitrale che riveste l’indubbio merito della terzietà nella gara. L’asserito autore dell’atto violento, come indicato dalla società reclamante, sarebbe il calciatore Bigiarini che però, al momento dei fatti, avrebbe dovuto trovarsi in divisa sociale (più per esigenze termiche che per dovere regolamentare) seduto in panchina, non avendo preso parte all’incontro. Sarebbe stato pertanto impossibile per il D.G. confondere i due calciatori. La società ha successivamente lamentato un altro errore nel rapporto di gara ma soltanto dopo la formale contestazione della C.D.. Se è difficile ritenere che l’arbitro, il quale, convocato per il riconoscimento che vedeva presenti sia calciatore sanzionato che il presunto artefice del fatto sub judice (Bigiarini) - peraltro assolutamente difformi nella fisionomia - non ha avuto alcun dubbio, né esitazione, nel riconoscere il Falasconi come autore dell’atto violento, abbia potuto errare nella trascrizione del numero del calciatore espulso, è ancora più difficile credere che lo stesso abbia precedentemente errato l’annotazione delle sostituzioni. Sentito sul punto il D.G. ha precisato di avere notato il Falasconi girargli attorno e di essersi immediatamente voltato, dopo il colpo violento, individuando le fattezze del Falasconi. Inoltre l’arbitro ha precisato che le contestazioni del calciatore espulso relative all’errore di identificazione non furono immediate ma vennero proposte solo alla ripresa del gioco quando il D.G. fu costretto a ricordare al Falasconi che avrebbe dovuto lasciare il terreno di gioco. Il fatto non è privo di rilievo. Se il giocatore espulso avesse dovuto contestare l’identità del calciatore violento lo avrebbe logicamente fatto immediatamente, alla notifica del provvedimento e non in un secondo momento. La narrazione del D.G. è apparsa coerente, chiara e lineare sia nell’esposizione della vicenda che nel resoconto dei particolari rammentati con precisione ed assoluta certezza andando a determinare così, come da regolamento, le inevitabili conclusioni della C.D.. L’affermazione difensiva che il Bigiarini è un giocatore più giovane e che quindi la Polisportiva Sulpizia non avrebbe interesse ad accusarlo ingiustamente trova però risposta nelle carte essendo il Falasconi schierato usualmente come titolare ed il Bigiarini come riserva. Quanto all’adeguatezza della sanzione la C.D. rileva come il colpo sia stato inferto alle spalle, senza dare all’arbitro, il quale si è dovuto successivamente recare al Pronto soccorso per le necessarie cure, la possibilità di offrire una qualche minima opportunità di difesa. P.Q.M. La C.D. quanto al gravame relativo a Ferrara Christian accoglie il reclamo e riduce la squalifica inflitta al calciatore stabilendola fino al 21/01/2004 (anziché fino al 21/11/2005, come stabilito dal G.S.). La C.D. quanto al gravame relativo a Falasconi Giorgio respinge il reclamo, ordinando la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le determinazioni di competenza in ordine alle quattordici dichiarazioni allegate in atti. Dispone la restituzione della relativa tassa di reclamo.
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