COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 25 del 10/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo RECLAMO DELL’U.S. MASSETANA AVVERSO REGOLARITA’ GARA MONTECALVOLI/MASSETANA DEL 22.12.2002 (1-0).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 25 del 10/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo RECLAMO DELL’U.S. MASSETANA AVVERSO REGOLARITA’ GARA MONTECALVOLI/MASSETANA DEL 22.12.2002 (1-0). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 24 del 2.1.2003; -con atto 27.12.2002 l’U.S. Massetana reclama avverso la regolarità della disputa della gara Montecalvoli-Massetana in programma il 22.12.2002 nell’ambito del Campionato di Promozione e deducendo la violazione da parte dell’arbitro sostituto delle precise norme per il procedimento da seguire in caso di assenza dell’arbitro designato, chiede invalidarsi la gara medesima. Il gravame è fondato. Ed invero, in occasione della gara indicata, come risulta dagli stessi atti ufficiali , risultando indisponibile l’arbitro designato Sig. Natali della Sezione di Prato, si faceva ricorso al servizio telefonico “S.O.S. Pronto A.I.A.”, istituito dalla Commissione Regionale Arbitri della Toscana per reperire arbitri di riserva. Osserva preliminarmente il G.S. che la moderna ed efficace procedura del “S.O.S. Pronto A.I.A.” è strumento analogo a quello della ricerca di un arbitro di riserva sul campo ma non può, tale metodo, nell’affidare la direzione della gara ad un altro arbitro effettivo inviato a dirigere l’incontro, sottrarsi alle precise modalità di sostituzione chiarite dall’art. 67 N.O.I.F.. Su tale aspetto la C.A.F. ha avuto già modo di pronunciarsi confermando quanto sentenziato dalla stessa Commissione Disciplinare del nostro Comitato Regionale relativamente alla gara Aurora Pitigliano/Fonteblanda del 14.3.1993 afferente al Campionato di 1 ^ Categoria. Premesso ciò, ricorda quindi il G.S. che il documento imposto dalla norma citata è l’essenziale atto ufficiale dal quale discendono la validità o la invalidità dell’incontro e la eventuale posizione rinunciataria della società che rifiutasse la direzione dell’arbitro così ritualmente scelto. Esso dovrà essere compilato dall’arbitro eletto, controfirmato dai due capitani – con l’eventuale menzione del rifiuto di sottoscriverlo e dei motivi relativi – ed inoltrato dallo stesso Direttore di gara sostituto al competente Comitato; dovrà dare atto dei motivi della mancata presenza in campo dell’arbitro designato all’ora ufficiale di inizio della partita; della ricerca e segnalazione dello o degli arbitri presenti in campo e rispondenti ai requisiti regolamentari; dell’accordo raggiunto dalle società sulla preferenza concessa, ove i candidati aventi i requisiti siano stati più d’uno, ovvero, in mancanza di tale accordo, dare conto del sorteggio effettuato tra i medesimi. Rientra poi nei compiti dello stesso arbitro, designato con quelle particolari modalità verbalizzate, riferire sull’eventuale rifiuto di accettare la sua direzione. Nella specie tali prescrizioni sono state omesse, sicché , mancando il documento redatto nei tempi e modalità da esse previsto, che costituisce l’atto centrale, essenziale ed autonomo dal quale discendono la validità o l’invalidità della sostituzione, l’eventuale posizione rinunciataria della società che eventualmente avesse rifiutato la direzione dell’arbitro, devesi obbligatoriamente accedersi alla richiesta della reclamante. Il reclamo va quindi accolto, disponendo una nuova effettuazione della gara. Conseguentemente deve provvedersi alla restituzione della tassa di gravame. Per questi motivi, il G.S., in accoglimento del reclamo come innanzi proposto dall’U.S. Massetana di Massa Marittima (Grosseto), ordina una nuova disputa della gara Montecalvoli/Massetana. Dispone restituirsi la tassa versata.
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