COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 25 del 10/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 085/03-cc.Reclamo del F.C. ORIONE avverso la decisione del G.S. Provinciale di Massa che ha squalificato fino al 5.2.2003 l’allenatore PALMA Fiorenzo . ( C.U. n.21 del 4.12.2002 )
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N. 25 del 10/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
085/03-cc.Reclamo del F.C. ORIONE avverso la decisione del G.S. Provinciale di Massa che ha squalificato fino al 5.2.2003 l’allenatore PALMA Fiorenzo . ( C.U. n.21 del 4.12.2002 )
L’avere ritardato l’uscita dal campo,una volta espulso per proteste,e l’aver rivolto al D.g.
minacce ha indotto il G.S.Provinci ale di Massa ad adottare il provvedimento indicato in epigrafe , impugnato innanzi questa C.D. con tempestivo reclamo.
Sostiene la reclamante, a supporto della doglianza ,che il dirigente oggetto di sanzione si è rivolto al D.G. in modo del tutto civile nel chiedere – senza ottenerle – spiegazioni in ordine al provvedimento di espulsione comminatogli.
Afferma ancora la reclamante come la frase “ Ti aspetto fuori “ sia semplicemente una frase di cattivo gusto che non postula in sé alcuna minaccia, facendo ormai “parte del normale linguaggio sui terreni di calcio dilettantistici “ .
Il reclamo conclude per una riformulazione del provvedimento disciplinare che tenga conto dei fatti realmente accaduti.
La C.D.,esaminati gli atti di gara ,ritiene che il provvedimento del G.S . integri perfettamente le richieste formulate dalla Società con il reclamo.
Afferma infatti questo Giudice che la frase “ Ti aspetto fuori “ , indipendentemente dall’essere frase di uso comune , costituisca indubbia minaccia e,in quanto tale, deve essere adeguatamente sanzionata.
A ciò deve aggiungersi che il dirigente era stato espulso per proteste,atteggiamento che proprio per il ruolo rivestito ( allenatore ) non può essergli concesso,,cosi come è da sanzionare ,perché altamente diseducativo per i calciatori che allena,il ritardare –per circa due minuti –l’uscita dal campo.
Alla luce di quanto sopra il provvedimento impugnato appare da confermare integralmente apparendo fondato in punto di fatto e del tutto congruo sotto il profilo della entità della sanzione applicata.
P. Q. M.
La C.D. delibera di respingere il reclamo disponendo l’incameramento della tassa .
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