COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 25 del 10/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 097/03-cc.Reclamo della U.S.Dino Bianchi Pescia 1912 in opposizione al provvedimento del G.S. Regionale che ha squalificato per quattro giornate il calciatore CIAMPI Riccardo.( C.U. n. 23 del 19.12.2002 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 25 del 10/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 097/03-cc.Reclamo della U.S.Dino Bianchi Pescia 1912 in opposizione al provvedimento del G.S. Regionale che ha squalificato per quattro giornate il calciatore CIAMPI Riccardo.( C.U. n. 23 del 19.12.2002 ) << Espulso per aver offeso un A.A . , dopo la notifica si rendeva protagonista di nuove offese e minacce >> ,con questa motivazione il G.S.Regionale ha adottato il provvedimento impugnato in questa sede dalla Società di appartenenza del calciatore Ciampi. Ritiene la reclamante eccessiva la sanzione irrogata non ravvisandosi nel comportamento del tesserato alcun atto di violenza. Il reclamo non può essere accolto. Invero la reclamante ammette in tutto e per tutto il comportamento del tesserato il quale ha,ad onor del vero , ammesso “ le proprie colpe” porgendo, anche se in modo singolare , le proprie scuse alla Società ,la quale a sua volta le gira a questa Commissione e non all’ A.A. . Non sussiste quindi alcun dubbio sulle contestazioni addebitate al Ciampi per cui il provvedimento disciplinare deve essere esaminato sotto l’aspetto della congruità della sanzione. A tal fine la lettura del rapporto reso dall’A.A. non lascia alcun dubbio sul tenore delle offese e delle minacce, che di norma vengono sanzionate con tre giornate di squalifica, cui deve aggiungersi unicamente la reiterazione , non avendo il G.S. contestato al calciatore l’aver questi colpito, con un calcio, il palo della porta del campo di allenamento e quindi , con un pugno, la porta dello spogliatoio . Deve ancora la C.D. far rilevare alla reclamante come ben più grave sarebbe stato il provvedimento ove il calciatore si fosse reso colpevole di atti di violenza nei confronti degli ufficiali di gara. P . Q . M . La C.D . delibera di respingere il reclamo , disponendo l’incameramento della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it