COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 25 del 10/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 064/03-pv. Oggetto: Reclamo della Associazione Sportiva S. Pietro a Vico, avverso alla squalifica fino al 13/07/2003 inflitta dal G.S. all’allenatore Attilio Rossellini nonché all’ammenda di Euro 26 per carenze funzionali nello spogliatoio arbitrale( C.U. n. 18).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 25 del 10/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 064/03-pv. Oggetto: Reclamo della Associazione Sportiva S. Pietro a Vico, avverso alla squalifica fino al 13/07/2003 inflitta dal G.S. all’allenatore Attilio Rossellini nonché all’ammenda di Euro 26 per carenze funzionali nello spogliatoio arbitrale( C.U. n. 18). Con rituale e tempestivo gravame la Società Sportiva S. Pietro a Vico adiva questa C.D. contestando la decisione del G.S. specificata in epigrafe ed ancorata al comportamento violento, offensivo ed irriguardoso tenuto dall’allenatore nei confronti sia degli avversari che della terna arbitrale durante l’incontro disputatosi in data 09/11/2002 contro la Società Piazza al Serchio. Il G.S. motivava: “Per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco ed aver colpito con un calcio ed un pugno un avversario. Comunicatogli l’allontanamento si avvicinava al D.G. e con la mano aperta lo spingeva sulla spalla procurandogli momentaneo dolore. Mentre veniva allontanato da alcuni giocatori lo offendeva.”. L’impugnante indicava il malinteso che aveva dato luogo alla segnalazione di cui al referto arbitrale, sia per quanto concerne le specifiche frasi pronunziate in campo, sia per quanto riguarda l’episodio di gioco che avrebbe dato luogo all’intervento del Rossellini. Preliminarmente la C.D. rileva l’inammissibilità del reclamo inerente la sanzione pecuniaria di 26 Euro in ordine all’espresso limite contenuto delle Carte Federali (art. 41 comma III° lett. D). Quanto poi alla ricostruzione fornita in ordine al comportamento dell’allenatore questa non appare credibile. Sul punto, il supplemento arbitrale respinge, punto per punto, quanto reclamato dalla società Sportiva S. Pietro a Vico descrivendo, in maniera precisa e del tutto verosimile, sia l’episodio violento nei confronti di un giocatore della squadra avversaria (riconosciuto dal colore della maglia), sia l’atteggiamento aggressivo tenuto nei confronti del D.G. che necessitava dell’intervento di alcuni calciatori della società reclamante per dare esecuzione all’ordine di espulsione comminato a carico del Rossellini. La sanzione applicata dal G.S. risulta pertanto corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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