COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 26 del 16/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 091/03-cr. Reclamo della pol. Arcidosso avverso esito gara Arcidosso – Casteldelpiano del 08.12.2002 valida per il Campionato di Terza categoria (risultato 0/1)
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N. 26 del 16/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
091/03-cr. Reclamo della pol. Arcidosso avverso esito gara Arcidosso – Casteldelpiano del 08.12.2002 valida per il Campionato di Terza categoria (risultato 0/1)
Propone reclamo a questa Commissione la pol. Arcidosso chiedendo vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato sostenendo che la soc. Casteldelpiano ha utilizzato quale Assistente dell’ Arbitro il sig. Saladini Mario non regolarmente tesserato e comunque non in carica ne come dirigente ne come tecnico cosi’ come espressamente indicato dalla regola 6 del gioco del calcio e relative decisioni FIGC.)
Controdeduce la soc. Casteldelpiano inviando al Collegio copiosa documentazione riguardante la nomina a consigliere del Sig. Saladini e del successivo inoltro di detta decisione al Comitato Regionale Toscana.
Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto per le considerazioni che seguono.
Nessun dubbio vi e’ sulla partecipazione alla gara del giorno 08 Dicembre del Saladini quale Assistente di parte dell’Arbitro come non vi sono dubbi sul fatto che lo stesso fosse stato inserito negli organici della societa’ con il consiglio del 3 Dicembre .
Lo stesso comunque non aveva titolo a ricoprire il ruolo assegnato in quanto il suo inserimento negli organici della societa’ Neania Casteldelpiano non era stato ratificato dal Comitato Regionale Toscana e quindi non ancora efficace . ( art. 37 N.O.I.F che testualmente recita……omissis…..Ogni variazione deve essere comunicata entro 20 giorni dal suo verificarsi e , agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.)
La documentazione acquisita permette di stabilire che la comunicazione de quo e’ stata spedita in data 07 Dicembre ricevuta e quindi ratificata dal Comitato Regionale in data 10 Dicembre due giorni dopo la disputa dell’incontro di cui trattasi.
Per i motivi sopradetti, nel caso di specie , deve trovare applicazione il disposto di cui all’art 12 comma 5 lettera b) Codice Giustizia Sportiva.
P.Q.M
La Commissione Disciplinare accoglie il proposto reclamo ed in applicazione del disposto di cui all’art 12 comma 5 lettera b), infligge alla societa’ Neania Casteldelpiano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/2. Inoltre infligge al sig. Saladini Mario la inibizione fino al 10 Febbraio 2003 ed alla societa’ l’ammenda pari 54.00 Euro Ordina la restituzione della tassa versata
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