COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 26 del 16/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 096 – 102 – 105/03-cr. Reclamo delle societa’ – PRATO OVEST – SCINTILLAPISAEST – CHIESINA UZZANESE avverso la regolarita’ delle gare : ( Atletico Galleno – Prato Ovest del 08.12.2002 risultato 2/0 ) ( Scintillapisaest – Atletico Galleno del 15.12.2002 risultato 0/1 ) ( Atletico Galleno – Chiesina Uzzanese del 22.12.2002 risultato 3/1).
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N. 26 del 16/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
096 – 102 – 105/03-cr. Reclamo delle societa’ – PRATO OVEST – SCINTILLAPISAEST - CHIESINA UZZANESE avverso la regolarita’ delle gare : ( Atletico Galleno – Prato Ovest del 08.12.2002 risultato 2/0 ) ( Scintillapisaest – Atletico Galleno del 15.12.2002 risultato 0/1 ) ( Atletico Galleno – Chiesina Uzzanese del 22.12.2002 risultato 3/1).
Con separati reclami, che in questa sede vengono riuniti per evidente connessione oggettiva e soggettiva , le tre societa’ in epigrafe indicate chiedono vedersi assegnare vinti gli incontri disputati contro la soc. Atletico Galleno sostenendo la irregolare partecipazione agli incontri del calciatore Simonelli Tiziano schierato in campo nonostante a suo carico fosse pendente una squalifica residuale dello scorso campionato
Invia proprie controdeduzioni la soc. Atletico Galleno , sostenendo che la partecipazione del Simonelli alle tre gare era del tutto regolare avendo lo stesso scontata la squalifica pendente nella gara del giorno 01.12.2002 ( Calci – Atletico Galleno ).
I reclami sono infondati e meritano di essere respinti per le considerazioni che seguono
Il calciatore Simonelli Tiziano , nella decorsa stagione sportiva , risultava tesserato per la soc. Sextum Bientina . Al termine della stagione sportiva il calciatore , viene squalificato per una giornata a seguito di espulsione avvenuta nella gara del 19.05.2002 valida per i play-uot . Il provvedimento veniva reso noto con il C.U 44 del 23.05.2002 . Stante il termine del campionato la sanzione non poteva essere scontata nella stagione 2001/2002 talche’ doveva essere scontata nell’attuale Stagione sportiva (art 17 comma 6 C.G.S ).
Il calciatore Simonelli viene tesserato dalla soc. Atletico Galleno e con la nuova societa’ disputa tutte le gare ad eccezione di Atletico Galleno - Vaianese del 24.11.2002 dove sconta una giornata di squalifica per espulsione avvenuta nella gara Galleno Calcio – Atletico Galleno del 17.11.2002 riportata sul C.U 19 del 21.11.2002 e la gara Calci – Atletico Galleno del giorno 01.12.2002 dove, pur essendo in lista, non venne impiegato e quindi non partecipando alla gara ( vedasi art.12 comma 5 C.G.S ) , sconto’ la squalifica residuale ancora pendente a quel momento
P.Q.M
La Commissione Disciplinare respinge i reclami delle societa’ Prato Ovest - Scintillapisaest – Chiesina Uzzanese ordinando l’ancameramento delle relative tasse
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