COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 26 del 16/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 074/03-pv.Oggetto: Reclamo della Associazione Sportiva Bolgheri, avverso alla squalifica fino al 16/9/03 del calciatore Fabbri Stefano ed avverso alla squalifica del calciatore Sacchelli Emanuele fino 16/2/03 (C.U. n. 18 del 14/11/2002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 26 del 16/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 074/03-pv.Oggetto: Reclamo della Associazione Sportiva Bolgheri, avverso alla squalifica fino al 16/9/03 del calciatore Fabbri Stefano ed avverso alla squalifica del calciatore Sacchelli Emanuele fino 16/2/03 (C.U. n. 18 del 14/11/2002) Il G.S. motivava così le sanzioni irrogate ai calciatori della società ricorrente durante l’incontro disputatosi, in data 17/11/2002, tra le Società Spes Livorno e A.S. Bolgheri: Per Fabbri Stefano “mentre il D.G. correva per sanzionare un fallo di gioco lo colpiva con un’ancata al ginocchio facendogli perdere l’equilibrio, procurandogli temporaneo dolore e successivamente piccolo ematoma. Sanzione aggravata perché capitano”. Per Sacchelli Emanuele “Calciatore sostituito, da fuori il terreno di gioco tirava in campo una bottiglietta d’acqua, senza però colpire nessuno, poi rientrava in campo e cercava di avvicinare il D.G. in modo minaccioso non riuscendovi per il pronto intervento dei compagni”. Avverso tale decisione la Società di cui in epigrafe proponeva rituale reclamo nell’interesse dei propri giocatori: quanto al Fabbri sostenendo che costui, al momento dell’impatto non stesse correndo ma fosse fermo nell’area di rigore mentre il DG rovinava addosso al calciatore in ragione del fatto che stesse correndo all’indietro eccependo quindi la non intenzionalità della collisione; a sostegno di tale tesi riporta il ricorrente la dinamica dell’urto incompatibile con quanto motivato dal G.S.; quanto al Sacchelli eccependo che la non presenza in campo del giocatore (in quanto sostituito) dovesse qualificarlo come spettatore; pertanto la sanzione avrebbe dovuto concretizzarsi in una ammenda a carico della Società. Il reclamo merita parziale accoglimento per quanto concerne la posizione del calciatore Fabbri Stefano. Il D.G. chiamato a chiarimenti, pur confermando quanto descritto nel referto arbitrale aveva modo di precisare che “…vedevo sopraggiungere il calciatore Fabbri Stefano lateralmente alla mia direzione di corsa che, arrestandosi repentinamente, causava l’impatto” sottolineando peraltro l’intenzionalità dell’urto. La dinamica del fatto deve pertanto essere ridimensionata in relazione all’intenzionalità del Fabbri nel colpire l’arbitro. Non vi è dubbio che il capitano della A. S. Bolgheri abbia nella sua corsa raggiunto il D.G. per poi arrestarsi di colpo per venire a contatto con lo stesso; tuttavia non si ravvede nell’episodio, anche con riferimento alle dichiarazioni arbitrali, quell’intensità del dolo che poteva apparire dalla prima ricostruzione. Pertanto la sanzione inflitta dal G.S. deve essere parimenti ridimensionata. Quanto al Sacchelli, le motivazioni poste a base del gravame sono del tutto infondate. Le carte federali stabiliscono la precisa responsabilità dei giocatori, siano essi in campo o no, non solo per gli atti di violenza commessi sul terreno di giuoco ma anche all’interno della struttura ospitante o nelle adiacenze di essa se casualmente collegati all’incontro stesso. Quanto alla distinzione tra il giocatore e lo spettatore, si può definire quest’ultimo come colui che partecipa alla visione dell’incontro senza avere alcun ruolo né nel giuoco né all’interno delle due Società. La sanzione risulta infine assolutamente conforme alla giurisprudenza sportiva consolidata. P.Q.M. La C.D., in parziale riforma, accoglie il reclamo riducendo la squalifica inflitta al calciatore Fabbri Stefano fino al 16/3/03 anziché fino al 16/9/03 (mesi 3 + 1 perché capitano) respingendo il reclamo per il calciatore Sacchelli Emanuele. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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