COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 27 del 23/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 095/03-rn.Reclamo A.S. Fratta S. Caterina Avverso Squalifiche Agnelli Amerigo 3 Gg., Novelli Franco Fino Al 1922003, Inibizione Mancioppi Mauro Per Mesi 2 Ed Ammenda Di Euro 52,00 (C.U. N° 23 Del 1912\2002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 27 del 23/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 095/03-rn.Reclamo A.S. Fratta S. Caterina Avverso Squalifiche Agnelli Amerigo 3 Gg., Novelli Franco Fino Al 1922003, Inibizione Mancioppi Mauro Per Mesi 2 Ed Ammenda Di Euro 52,00 (C.U. N° 23 Del 1912\2002) Propone rituale reclamo la A.S. Fratta S. Caterina avverso i provvedimenti in oggetto comminati dal G.S. Regionale con le seguenti motivazioni: Agnelli ” Espulso per aver calciato il pallone contro un avversario a gioco fermo, alla notifica minacciava il D.G.” Novelli “ A fine gara raccoglieva una manciata di terra e dava la mano al D.G. sporcandolo. Nel contempo gli rivolgeva frase ironica.” Mancioppi “ Allontanato per aver rivolto al D.G. frase ingiuriosa, dalla tribuna minacciava il D.G. reiterando le offese.” Ammenda “ Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G.. Per carenze funzionali dello spogliatoio arbitrale”. La società reclamante nel proporre reclamo e nel chiedere una riduzione delle sanzioni impugnate, per l’Agnelli sostiene che la pallonata all’avversario non sia stata volontaria, per il Novelli sostiene come sia non verosimile la dinamica descritta dal D.G., infatti data la giornata piovosa tutti i contendenti erano sporchi di fango ed evidentemente il giocatore Novelli non aveva alcun bisogno di prendere la mota per sporcare la mano, e anche se l’arbitro lo avesse visto sporcarsi la mano intenzionalmente per quale motivo avrebbe poi stretto la mano tesa? Per il Mancioppi, nega che il dirigente abbia offeso il D.G. essendosi limitato a protestare, ma soprattutto nega che il dirigente una volta uscito dal campo abbia proseguito ad inveire dalla tribuna. Tali argomentazioni venivano ribadite nella audizione personale della società, laddove la reclamante prendeva atto della non reclamabilità dell’ammenda comminata, quest’ultima pertanto non viene presa in esame. La C.D. acquisito il supplemento di rapporto esaminati gli atti decide di accogliere parzialmente il reclamo. Preliminarmente veniva esaminata all’udienza del 11 gennaio 2003 la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Agnelli, squalifica che veniva confermata per l’assoluta congruità della sanzione in relazione ai fatti commessi. Per quanto riguarda il dirigente Mancioppi, le argomentazioni difensive non possono trovare accoglimento a fronte di una puntuale e circostanziata descrizione dei fatti da parte del D.G. che nel supplemento di rapporto conferma quanto ascritto al tesserato. Infatti l’Arbitro nel supplemento conferma i fatti i quali, per i carattere di prova privilegiata che il rapporto arbitrale ha nel nostro ordinamento, debbono essere ritenuti pienamente provati. Peraltro il D.G. nelle descrizione più minuziosa che fa nel supplemento di rapporto fornisce un più completo quadro dell’episodio relativo alla stretta di mano, che fa ritenere quanto ascritto a carico del calciatore Novelli meno grave di quanto poteva apparire nel rapporto di gara. In dettaglio, appare almeno probabile che il giocatore al termine di una gara giocata su un campo al limite della praticabilità avesse le mani sporche di fango senza alcun bisogno di raccogliere altro fango da terra, inoltre il fatto come viene descritto nel rapporto, induce a ritenere che l’arbitro, accortosi delle intenzioni del calciatore, abbia volontariamente stretto la mano, non già per cortesia, ma per far consumare quello che, in assenza del comportamento concorrente del D.G., sarebbe rimasto un mero tentativo. In buona sostanza la sanzione da comminarsi deve essere commisurata al fatto meno grave del tentativo per le considerazioni sopraesposte, la sanzione va pertanto ridotta a mesi uno. P.Q.M. La C.D. in accoglimento parziale del reclamo riduce la squalifica a Novelli Franco fino al 1912003 e conferma la squalifica a carico di Agnelli Amerigo e la inibizione a carico di Mancioppi Mauro, dichiara inammissibile il reclamo per quanto riguarda l’ammenda, dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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