COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 27 del 23/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 096/03-pv. Reclamo della Società Polisportiva F. Ferrucci, avverso alla squalifica fino al 30/6/2003 inflitta dal G.S. provinciale di Firenze al giocatore Landi Francesco( C.U. n. 24 del 18/12/2002).
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N. 27 del 23/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
096/03-pv. Reclamo della Società Polisportiva F. Ferrucci, avverso alla squalifica fino al 30/6/2003 inflitta dal G.S. provinciale di Firenze al giocatore Landi Francesco( C.U. n. 24 del 18/12/2002).
Con rituale gravame la società Polisportiva F. Ferrucci adiva questa C.D. contestando la decisione del G.S. specificata in epigrafe ed ancorata al comportamento violento, minaccioso ed irriguardoso del giocatore Landi Francesco durante l’incontro disputatosi in data 14/12/2002 contro la Società Malmantile.
Il G.S. motivava la sanzione: “Espulso per aver tirato volontariamente un pugno ad un avversario provocandogli dolore. Alla notifica del provvedimento disciplinare metteva le mani sul petto del D.G. e lo spintonava violentemente facendolo indietreggiare di alcuni metri. Di poi offendeva e minacciava il medesimo arbitro e gli organi Federali.”.
La Società, pur non contestando i fatti, eccepiva preliminarmente l’esistenza di un precedente atteggiamento violento dell’avversario che avrebbe dato luogo alla reazione del Landi, ridimensionando notevolmente l’episodio della spinta al D.G..
La ricostruzione fornita non appare credibile.
Sul punto, il supplemento arbitrale conferma in toto il referto, contestando decisamente quanto reclamato dalla società Polisportiva F. Ferrucci e descrivendo, in maniera precisa e del tutto verosimile, l’atteggiamento aggressivo ed ingiurioso del giocatore sia nei confronti dell’avversario che dello stesso D.G..
La sanzione applicata dal G.S. risulta pertanto corretta ed adeguata.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 27 del 23/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 096/03-pv. Reclamo della Società Polisportiva F. Ferrucci, avverso alla squalifica fino al 30/6/2003 inflitta dal G.S. provinciale di Firenze al giocatore Landi Francesco( C.U. n. 24 del 18/12/2002)."