COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 28 del 30/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 082/03-rn. Reclamo Us Castelluccio Avverso Inibizione Bartolini Alfredo Per Mesi 7 Ed Ammenda Di Euro 400,00 (C.U. N° 21 Del 512\2002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 28 del 30/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 082/03-rn. Reclamo Us Castelluccio Avverso Inibizione Bartolini Alfredo Per Mesi 7 Ed Ammenda Di Euro 400,00 (C.U. N° 21 Del 512\2002) Propone rituale reclamo la U.S. Castelluccio avverso i provvedimenti in oggetto comminati dal G.S. Regionale con le seguenti motivazioni: Bartolini “ Entrava indebitamente in campo offendendo il D.G., e quindi lo colpiva petto contro petto, facendolo arretrare di un passo, provocandogli leggero dolore all’altezza dello sterno”. Ammenda “ Per avere persona non identificata presente negli spogliatoi, sferrato un calcio alla porta del locale riservato al D.G.. In tale frangente, il colpo, provocava all’arbitro un dolore ad una mano perdurante per circa 5 minuti.”. La società reclamante chiede una riduzione delle sanzioni impugnate ed argomenta in ordine agli episodi contestati. Per il Bartolini, non nega che il dirigente sia entrato indebitamente in campo ed abbia offeso il D.G., contesta invece che il dirigente abbia spinto “petto contro petto” l’Arbitro, essendosi frapposto tra i due un giocatore del Castelluccio che forse ha urtato il D.G. involontariamente dando a quest’ultimo l’impressione che fosse stato il Bartolini ad urtarlo volontariamente. Quanto all’ammenda nel reclamo ci si limita a chiederne la riduzione argomentando circa la sproporzione tra quella in esame ed altre comminate ad altre società per episodi analoghi. Tali difese venivano ribadite nella audizione personale della società all’udienza 2412003, laddove la reclamante precisava le difese soprattutto in ordine all’episodio relativo all’ammenda producendo copia dei C.U. richiamati per i precedenti giurisprudenziali e, soprattutto precisando che l’episodio incriminato della porta che sbatte violentemente sulla mano del D.G. non sarebbe stata opera di un tifoso non identificato, ma del dirigente Falsetti Marco che tentava di entrare nello spogliatoio arbitrale per scusarsi del precedente comportamento che aveva portato alla sua espulsione. La C.D. acquisito il supplemento di rapporto esaminati gli atti decide di accogliere il reclamo. Per quanto riguarda il dirigente Bartolini, le argomentazioni difensive non possono trovare accoglimento a fronte di una puntuale e circostanziata descrizione dei fatti da parte del D.G. che nel supplemento di rapporto conferma quanto ascritto al tesserato, né trova conferma la circostanza del giocatore che si sarebbe frapposto, stante che l’arbitro afferma che il giocatore sarebbe sì intervenuto, ma successivamente all’episodio del “petto contro petto”. Peraltro osserva la C.D. come l’episodio, pur grave debba essere riconsiderato, il contrapporsi con il petto è certamente cosa grave, ma in misura minore di una spinta ed è assimilabile più ad un comportamento gravemente intimidatorio che ad un atto di violenza, la sanzione più adeguata appare essere pertanto la inibizione per mesi 5 considerato anche il precedente comportamento del dirigente che aveva funzione di guardalinee di parte. Per quanto attiene all’ammenda l’avere la reclamante in sede di audizione personale dichiarato che il colpo alla porta dello spogliatoio arbitrale è stato inferto dal dirigente Falsetti e non da persona non identificata, fa venire meno la responsabilità della società che ne avrebbe risposto oggettivamente, per cui la sanzione pecuniaria va revocata con l’individuazione del tesserato, e gli atti inviati al primo giudice per le determinazioni del caso nei confronti del dirigente autore del fatto. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la inibizione a Bartolini Alfredo fino al 552003, revoca l’ammenda di Euro 400,00 e dispone inviarsi gli atti al G.S. Regionale per le determinazioni del caso a carico del dirigente Falsetti Marco, dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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