COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 28 del 30/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 087/03-gl. Gara Marliana – Forrottoli (1-2) del 1/12/2002.Campionato di II categoria. In C.U. n.21 del 5/12/02 e n.22 del 12/12/02 C.R.T.
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N. 28 del 30/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
087/03-gl. Gara Marliana – Forrottoli (1-2) del 1/12/2002.Campionato di II categoria.
In C.U. n.21 del 5/12/02 e n.22 del 12/12/02 C.R.T.
Reclamo della Società Marliana avverso le seguenti sanzioni:
1) Punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-2 quale responsabile della conclusione anticipata della stessa;
2) Squalifica fino al 5/01/03 inflitta al calciatore Maccioni Marco il quale, capitano della squadra, in una fase particolarmente delicata della gara, veniva meno ai suoi precisi doveri regolamentari di assistenza e protezione dell’arbitro. Sanzione aggravata per la qualifica ricoperta.
3) Squalifica fino al 5/09/03 inflitta all’allenatore Catastini Mauro il quale, a fine gara, dopo avere dato la mano al D.G. per il saluto, stringeva la stessa tanto da procurargli lieve dolore e quindi lo tirava verso di se facendolo sobbalzare di un passo in avanti. Nel contempo rivolgeva al D.G. frase irriguardosa. Invitato a lasciare la presa che si faceva sempre più forte, liberandogli la mano, indirizzava allo stesso parole con tono offensivo.
In via preliminare la C.D. dichiara la non presa in esame della parte del reclamo relativa all’esito gara, in quanto il ricorso è mancante della raccomandata inviata alla controparte ai sensi e per gli effetti dell’art.29 comma 5 del C.G.S.
Per quanto attiene il calciatore Maccioni la società difende l’operato dello stesso sconfessando quanto sostenuto dal D.G. e richiedendo l’annullamento della sanzione.
Il D.G. sul punto ribadisce quanto evidenziato nel rapporto.
La C.D. ha preso in esame la posizione del calciatore Maccioni all’udienza del 20/12/02 respingendo il reclamo, in quanto le frasi attribuite dall’arbitro al Maccioni, sulle quali non è possibile dubitare, denotano una condotta gravemente antisportiva soprattutto se correlata alla funzione di capitano.
Per quanto attiene la posizione dell’allenatore Catastini la reclamante sostiene che il proprio tesserato ha dato la mano all’arbitro in modo naturale senza una stretta particolarmente forte, non facendolo affatto sobbalzare all’indietro.
Il Catastini infine non avrebbe pronunciato frasi offensive verso l’arbitro.
La reclamante sul punto richiede una congrua riduzione della sanzione.
Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma quanto già evidenziato nel primo.
La C.D. esaminati gli atti ufficiali decide di accogliere la parte del reclamo relativa al tesserato Catastini.
I fatti si sono svolti sicuramente come descritti dall’arbitro, anche perché le sue dichiarazioni formano prova privilegiata nel diritto sportivo, né la difesa della reclamante appare convincente circa il comportamento del proprio difeso.
La C.D. comunque. pur deplorando l’atteggiamento del Catastini, ritiene di ridurre la sanzione a suo carico secondo un canone afflittivo meno severo, riducendola dall’originaria inibizione fino al 5/9/03 alla più consona data del 5/6/03.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare
1) Dispone la non presa in esame della parte del ricorso relativa all’esito gara come evidenziato nella parte espositiva della presente decisione;
2) respinge il reclamo relativo al calciatore Maccioni Marco;
3) accoglie il reclamo relativo al tesserato Catastini Mauro riducendo la inibizione dalla data originaria del 5/09/03 a quella del 5/6/03.
Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.
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