COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 28 del 30/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 088/03 –cr. Deferimento della F.C Chiusdino per violazione dell’art 2 comma 4 C.G.Sportiva per aver tesserato come tecnico il sig. Cucini Andrea gia’ tesserato per altra societa’.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 28 del 30/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 088/03 –cr. Deferimento della F.C Chiusdino per violazione dell’art 2 comma 4 C.G.Sportiva per aver tesserato come tecnico il sig. Cucini Andrea gia’ tesserato per altra societa’. Con atto del 08 Novembre 2002 , il Presiente del C.R.Toscana , a seguito di comunicazione pervenuta dal Settore Tecnico FIGC , deferiva ai sensi dell’art. 25 comma 4 C.G.S , la societa’ Chiusdino per violazione dell’art 2 comma 4 C.G.S in relazione all’art 35 del Regolamento del Settore Tecnico. Istaurato il procedimento , in data odierna , constata la regolarita’ formale degli atti , veniva posto in discussione il gravame. La Commissione disciplinare , - presa visione dell’atto trasmesso dal Settore Tecnico della FIGC , dal quale si evince come l’ufficio indagini abbia accertato il tesseramento per la stagione sportiva 2001/2002 per due societa’ del Sig. Cucini Andrea ( Sovicille e Chiusdino ) - rilevata la sanzione inflitta dallo stesso settore tecnico al Cucini - constatato come la soc. Chiusdino non abbia prodotto memorie difensive e non si sia presentata malgrado ritualmente avvisata ritiene di dover sanzionare il comportamento tenuto nella vicenda dalla soc. Chiusdino , essendo la stessa tenuta a vigilare sulla correttezza degli atti che andava a compiere e che gli stessi fossero immuni da censure in linea con i dettami regolamentari. P.Q.M La Commissione Disciplinare per i fatti sopraesposti infligge alla soc. Chiusdino l’ammenda pari a 200.00 Euro
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